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Share/Save/Bookmark L'immigrato già espulso non può ottenere la regolarizzazione del rapporto di lavoro
(Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15.3.2010 n. 1475)

Con il ricorso di primo grado, era stato chiesto dall'odierno appellante l'annullamento del decreto n. 37072/00000621466 A. 006887871334 Uff.Inn./Area V°, emesso in data 20 novembre 2003, con cui il Prefetto della Provincia di Milano aveva respinto la propria domanda di emersione di lavoro irregolare. Si lamentava la insufficienza di motivazione del provvedimento impugnato nonché la incostituzionalità della norma applicata laddove essa equiparava, ai fini della esclusione dalla regolarizzazione, gli extracomunitari espulsi o socialmente pericolosi ai meri inadempienti alla intimazione di espulsione, successivamente rientrati nel territorio nazionale. Con la sentenza in epigrafe, il Tar della Lombardia, Sede di Milano, ritenuta la sussistenza delle condizioni richieste per la definizione del ricorso nelle forme della sentenza breve, respinse l'impugnazione avendo rilevato che l'odierno appellante era stato espulso dal territorio nazionale il 15.8.1998 mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Da ciò discendeva che, da un canto, il tipo di espulsione accertato giustificava di per sé il rigetto dell'istanza, senza bisogno di alcuna ulteriore motivazione. Sotto altro profilo, l'eccezione di illegittimità costituzionale era palesemente inammissibile, essendo evidente che, a tutto concedere, sarebbe semmai il mero inadempiente alla intimazione di espulsione quello che potrebbe lamentarsi di essere equiparato all'extracomunitario espulso mediante accompagnamento alla frontiera, e non già il contrario. L'odierno appellante ha censurato la predetta sentenza chiedendone l'annullamento in quanto viziata da errori di diritto ed illegittima sostanzialmente riproponendo le doglianze - ivi compresa quella di illegittimità costituzionale delle disposizioni applicabili alla fattispecie - già contenute nel ricorso di primo grado. I Giudici di prime cure non avevano valutato che le norme di legge applicate dall'amministrazione disattendevano i principi costituzionali (in primis quello di cui all'art. 4 ed all'art. 2 della Carta Fondamentale): ciò rendeva fondata la prospettata questione di legittimità della normativa applicatagli....

LaPrevidenza.it, 17/05/2010

Documenti:
cds_1475_2010.html


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