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Share/Save/Bookmark L'efficacia temporale dell’art. 8 L. 476/1998 sull’indennità di maternità a favore della mamma adottiva per figli oltre i sei anni di età
(Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass., sez. lav., 16 marzo 2010, n. 6341)

In tema di indennità di maternità, Cass. 6341/2010 afferma che ben può ipotizzarsi che il legislatore nel rendere esecutiva in Italia, con la legge 31 dicembre 1998, n. 476, la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, adottata a l’Aja il 29 maggio 1993, abbia previsto, nel disciplinare ex novo la materia, anche una normativa sostanzialmente innovativa della precedente legislazione, non strettamente inerente alla esecuzione della predetta Convenzione, al fine, appunto, di delineare una compiuta regolamentazione della materia. Tanto deve ritenersi configurabile con riguardo all’ipotesi in esame in quanto, accanto ai precetti direttamente inerenti, in esecuzione della richiamata Convenzione, il procedimento, il legislatore del 1998 ha introdotto, nella precedente disciplina di cui alla legge 4 maggio 1983 n. 184, l’art. 39 quater, secondo il quale, per quello che interessa in questa sede, “1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici: a) l’astensione dal lavoro, quale regolata dall’articolo 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età”.
Questa norma, infatti, non riguardando direttamente il procedimento dell’adozione internazionale di cui alla citata Convenzione, non può essere considerata come resa in esecuzione di tale Convenzione, bensì adottata al fine precipuo di fornire una più completa disciplina dell’intera materia. Consegue, pertanto, che proprio perché non si tratta di disposizione di attuazione della Convenzione in parola, la stessa non ha efficacia, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 31 dicembre 1998 n. 476 comma 3, a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa, bensì dalla scadenza del periodo di vacatio legis susseguente alla pubblicazione della legge che la prevede nella Gazzetta Ufficiale.


(Avv. Daniele Iarussi)

LaPrevidenza.it, 25/05/2010

Documenti:
CASS_6341_2010.html


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