Intervento del Fondo di Garanzia di cui all'art. 2 della legge 297/82 - Chiarimenti
(Inps, Circolare 4.3.2010 n. 32)
Il funzionamento del Fondo di garanzia per il TFR, nel corso degli ultimi anni, ha evidenziato alcune difficoltà operative, per la maggior parte dovute ad una carenza di coordinamento tra la legge 29 maggio 1982, n. 297 - istitutiva del Fondo stesso - ed il nuovo diritto fallimentare introdotto dai decreti legislativi nn. 5/2006 e 169/2007.
In particolare sono risultate problematiche la definizione di «datore di lavoro non soggetto alle disposizioni del RD 16 marzo 1942, n. 267» di cui all’art. 2, comma 5 della L. n. 297/82 e le modalità di intervento del Fondo nel caso in cui il Tribunale disponga di non procedere all’accertamento del passivo ai sensi dell’art. 102 LF, dalle quali conseguirebbe l’impossibilità di accedere alle prestazioni del Fondo, in contrasto con lo scopo sociale perseguito dalla disciplina comunitaria (Direttiva 20 ottobre 1980 n. 987 attuato dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 80) ossia assicurare che vengano adottate le misure necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori subordinati e quelli delle persone che hanno già lasciato l'impresa o lo stabilimento del datore di lavoro alla data dell'insorgere della insolvenza di quest'ultimo attraverso la garanzia dei crediti di lavoro.
Ciò rende necessario, quindi, come concordato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un’interpretazione sistematica delle nuove disposizioni in materia di procedure concorsuali (in particolare, del nuovo art. 102 R.D. 267 del 1942, L.F. come modificato dal Decreto Legislativo 12 Settembre 2007, n. 169) che, anche alla luce di quanto previsto dalla direttiva n. 2008/94/CE che ha codificato le disposizioni di cui alla direttiva 80/987/CEE sopra citata, in caso d’insolvenza assicuri la piena ed integrale attuazione del principio di tutela dei diritti dei lavoratori subordinati attraverso l’accesso alle prestazioni del Fondo....
LaPrevidenza.it, 07/03/2010
Documenti: