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Share/Save/Bookmark Il suicidio della moglie esclude l’aggravante nei confronti dell’uomo violento
( Cassazione penale , sez. VI, sentenza 19.11.2009 n° 44492 - Dott.ssa Cesira Cruciani giurista criminologo  )


Con l’aumento del numero delle separazioni, abbiamo assistito in Italia, anche ad un aumento di casi di violenza che si consumano all’interno delle mura domestiche e che alcune volte sfociano in omicidi – suicidi. Psicologi e psichiatri hanno visto nel neo-fenomeno della separazione familiare un possibile rischio per disturbi psicopatologici, aprendo le porte alle problematiche inerenti le liti coniugali e le relative conseguenze.


Negli omicidi-suicidi che avvengono all’interno dell’ambiente domestico l’analisi delle relazioni e delle dinamiche familiari divengono fattori primari di lettura del crimine e anche della sua interpretazione e comprensione, vista soprattutto la diretta e prevalente incidenza di tale contesto sulla formazione della personalità, nonché sulla struttura psicologica, affettiva, valoriale e identitaria dei soggetti, regolando in larga misura anche la formazione delle aspettative individuali riflesse.


Sul tragico caso di una donna suicidatasi dopo aver subito maltrattamenti e violenze dal proprio compagno si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza 19 novembre 2009, n. 44492 (VI° Sezione Penale) ‘escludendo’ la sussistenza di aggravanti in relazione alla condanna per maltrattamenti, e sostenendo che l’evento ulteriore accollato all’agente, ossia il suicidio della vittima, quale aggravante di cui al 2° comma dell’ art. 572 c.p., dovesse necessariamente ancorarsi ad un coefficiente di ‘prevedibilità’ concreta del rischio derivante dalla consumazione del reato base.


“Per garantire il principio di colpevolezza e di personalita’ della responsabilita’ penale nei casi di suicidio seguito alla condotta di maltrattamenti, è necessario che l’evento sia la conseguenza prevedibile in concreto della condotta di base posta in essere dall’autore del reato e non sia invece il frutto di una libera capacita’ di autodeterminarsi della vittima, imprevedibile e non conoscibile da parte del soggetto agente al quale, pertanto, non potra’ imputarsi il rischio dell’aggravante in esame in rapporto alla sua condotta comprovatamente illecita”, decisione, così convalidata dalla Suprema Corte, la quale ha confermato la condanna per maltrattamenti, escludendo l’aggravante nei confronti dell’uomo violento chiesta dal PM il quale aveva supposto che il suicidio fosse stato indotto dallo stesso.


(Altalex - Nota di Cesira Cruciani)



 

LaPrevidenza.it, 15/01/2010

Documenti:
cass_44492_2009_cruciani.html


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