Il rifugiato Palestinese non protetto dall'UNRWA ha comunque diritto all'asilo ai sensi dell’art. 12, n. 1, lett. a, secondo periodo, della direttiva 2004/83
(Cgce, Sentenza 17.6.2010 C-31/09 Bolbol)
Dalla decisione di rinvio emerge che la sig.ra Bolbol, dopo aver lasciato assieme al coniuge la Striscia di Gaza, è entrata in Ungheria, munita di un visto, il 10 gennaio 2007. In detto Stato ha ottenuto successivamente un permesso di soggiorno dall’autorità competente in materia d’immigrazione. In data 21 giugno 2007, la sig.ra Bolbol ha presentato una domanda di asilo al BAH per l’eventualità che il suo permesso di soggiorno non venisse prolungato, invocando la situazione d’incertezza regnante nella Striscia di Gaza a motivo dei quotidiani scontri tra Fatah e Hamas. La sig.ra Bolbol ha presentato tale domanda sulla base dell’art. 1, sezione D, seconda frase, della Convenzione di Ginevra, deducendo la sua situazione di Palestinese residente al di fuori dell’area di operazioni dell’UNRWA. Tra i membri della sua famiglia, solo suo padre sarebbe rimasto nella Striscia di Gaza. Secondo la decisione di rinvio, la sig.ra Bolbol non è ricorsa alla tutela e all’assistenza dell’UNRWA. L’interessata sostiene, tuttavia, che essa avrebbe potuto usufruirne, avvalorando tale affermazione con il richiamo all’esistenza di una tessera di registrazione presso l’UNRWA emessa a nome della famiglia dei cugini del padre. In mancanza di documenti probatori, il convenuto nel procedimento principale mette in dubbio il legame familiare invocato dalla sig.ra Bolbol. Peraltro, malgrado le formalità espletate dalla stessa presso l’UNRWA, quest’ultima non sarebbe stata in grado di certificare il diritto della sig.ra Bolbol a essere registrata presso tale agenzia sulla base dei suoi legami familiari. Nella sua decisione 14 settembre 2007, il convenuto nella causa principale ha respinto la domanda di asilo della sig.ra Bolbol, pur rilevando che contro quest’ultima non poteva essere adottato un provvedimento di allontanamento. Il rigetto della domanda di asilo della sig.ra Bolbol è fondato sull’art. 3, n. 1, della legge sul diritto d’asilo. Secondo la motivazione della decisione di rigetto, l’art. 1, sezione D, seconda frase, della Convenzione di Ginevra non impone il riconoscimento incondizionato dello status di rifugiato, bensì circoscrive la categoria di persone cui sono applicabili le disposizioni di tale convenzione. Ne risulterebbe che i Palestinesi devono essere ammessi alla procedura che consente di ottenere lo status di rifugiato e che occorre verificare se rispondano alla definizione di «rifugiato» ai sensi dell’art. 1, sezione A, di tale Convenzione. Secondo la stessa decisione, alla sig.ra Bolbol non può essere riconosciuto lo status di rifugiato dal momento che non le sarebbe applicabile l’art. 1, sezione A, della Convenzione di Ginevra considerato che essa non avrebbe lasciato il suo Stato di origine a causa di persecuzioni per motivi di razza o religione, nazionalità o per ragioni politiche...
LaPrevidenza.it, 18/06/2010
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