Il genitore convivente more uxorio ma ancora sposato ha diritto all' assegno per il nucleo familiare
(Cassazione, Sezione lavoro, Sentenza 18.6.2010 n. 14783)
C.G. convive more uxorio con M. F. dal 1992. Hanno avuto tre figli, ancora minori, tutti legalmente riconosciuti, conviventi con loro e loro carico. Il C., tuttavia, è ancora sposato con altra persona, vissero insieme per pochi mesi, non si sono separati legalmente per asserita mancanza di disponibilità economica. Il C. richiese all'INPS il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare per i tre figli minori a suo carico. L'INPS respinse l'istanza. Il lavoratore lo convenne in giudizio. Il Tribunale di Perugia, accogliendo la domanda, ha così provveduto: "dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare per i figli naturali legalmente riconosciuti e conviventi ... Dichiara illegittimo il provvedimento di diniego dell'INPS e autorizza la percezione di detti assegni da parte del ricorrente". La Corte d'Appello di Perugina ha rigettato l'impugnazione dell'INPS con sentenza pubblicata il 31 marzo 2006. L'Istituto ricorre per cassazione formulando un unico motivo di ricorso. Il C. non ha svolto l'attività difensiva.
La tesi dell'INPS è che l'assegno non può essere riconosciuto poichè i tre figli del C. non risultano immessi nel nucleo sorto con il matrimonio, in quanto il nucleo familiare del C. risulta tuttora formalmente costituito con la moglie. Secondo l'istituto la sentenza impugnata avrebbe violato la L. 13 maggio 1988, n. 153, art. 2, e l'art. 252 c.c., nonchè l'art. 14 preleggi.
LaPrevidenza.it, 25/07/2010
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