Il diniego di assegno di invalidità sulla base di CTU insufficiente
(a cura dell'Avv. Daniele Iarussi)
che con sentenza depositata il 1° dicembre 2005 la Corte di appello di Lecce ha confermato la decisione, con la quale il Tribunale della stessa sede aveva rigettato la domanda proposta da P. F. nei confronti del Ministero dell'economia e finanze, dell'INPS e della Regione Puglia e diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione d'inabilità o all'assegno di invalidità civile, negatole in sede amministrativa;
che nel respingere l'impugnazione dell'assistibile, il giudice del gravame ha prestato adesione alla consulenza tecnica di ufficio rinnovata in appello e, per quanto ancora qui interessa, ha ritenuto che le malattie riscontrate all'appellante comportavano una riduzione della capacità lavorativa della richiedente pari al cinquanta per cento;
che per la cassazione di questa sentenza la soccombente ha proposto ricorso con due motivi;
che l'INPS ha resistito con controricorso, mentre il Ministero intimato e la Regione Puglia non hanno svolto alcuna attività difensiva;
che disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso;
che è denunciata “omessa ed insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 12 e 13 legge n. 118 del 1971 - contemporanea violazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.” (primo motivo), violazione ed erronea applicazione degli artt. 12 e 13 legge n. 118 del 1971 e contemporanea omessa motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (secondo motivo);
che con i suddetti motivi, da trattare ....
LaPrevidenza.it, 14/12/2009
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