Finanziamento del servizio sanitario ed accesso delle Regioni al finanziamento integrativo sanitario
(Corte Costituzionale, Sentenza 11.2.2010 n. 40 - Dario Immordino)
Lo speciale contributo finanziario dello Stato, (previsto in deroga al precedente obbligo espressamente previsto dalla legislazione sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale che siano le Regioni a coprire gli eventuali deficit del servizio sanitario regionale) ben può essere subordinato a particolari condizioni finalizzate a conseguire un migliore o più efficiente funzionamento del complessivo servizio sanitario, tale da riservare in ogni caso alle Regioni un adeguato spazio di esercizio delle proprie competenze nella materia della tutela della salute. Tale impostazione si rivela coerente con il carattere “incentivante” del finanziamento statale ai fini del conseguimento degli obiettivi di programmazione sanitaria e del connesso miglioramento del livello di assistenza.
In tal senso gli eventuali adempimenti posti a carico delle regioni vanno infatti considerati nel quadro della competenza legislativa regionale concorrente in materia di tutela della salute (cfr. sentenza n. 329 del 2003) e specialmente nell’ambito di quegli obiettivi di finanza pubblica e di contenimento della spesa, al cui rispetto sono tenute Regioni e Province autonome, ai sensi di una lunga serie di disposizioni di carattere legislativo e pattizio tra Stato e Regioni, le quali stabiliscono progressivi “adeguamenti” del concorso statale nel finanziamento della spesa sanitaria a fronte della realizzazione da parte delle Regioni di determinati impegni di razionalizzazione nel settore in oggetto.
In questo ordine di idee deve ritenersi pienamente legittima la disciplina attraverso la quale il legislatore statale, avvalendosi della propria competenza legislativa a dettare principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, dia vita ad una forma di finanziamento integrativo indirizzata a premiare politiche regionali virtuose in relazione all'obiettivo di contenimento della spesa sanitaria, ovvero di un rilevante aggregato della spesa pubblica al cui controllo le Regioni sono tenute a concorrere, a condizione che le misure adottate perseguano finalità di contenimento razionale della spesa, e nel perseguire siffatta finalità, la disciplina statale non produca norme di dettaglio.
Sul primo di tali piani rileva che il legislatore statale non persegua l’obiettivo di regolamentare i profili organizzativi e gestionali del servizio sanitario, ma, piuttosto, di indurre le regioni ad operare su tale terreno, allo scopo primario di razionalizzare le voci di spesa, ovvero di introdurre ulteriori forme di finanziamento per farvi fronte.
Sul secondo piano, occorre che il meccanismo incentivante si ponga a generale presidio della finanza pubblica, per la quota relativa al contributo integrativo riservato al settore sanitario, limitandosi ad individuare aree di intervento, senza privare le Regioni dello spazio di autonomia necessario per articolare nel dettaglio le misure necessarie per ciascuna di esse.
Sulla base di queste considerazioni la Corte costituzionale, con sentenza, 2010 respinge la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, commi 1-bis e 1-ter (censurato in riferimento agli artt. 32, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione) del Decreto-Legge 25 giugno 2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133. Il menzionato articolo reca la "programmazione delle risorse per la spesa sanitaria" per il triennio 2009-2011; l'impugnato comma 1-bis stabilisce che l'accesso da parte delle Regioni alla quota di finanziamento integrativo stabilito per gli anni 2010 e 2011 sia subordinato alla stipula di un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni da sottoscrivere entro il 31 ottobre 2008. Tale atto, "al fine dell'efficientamento del sistema e del conseguente contenimento della dinamica dei costi", deve recare una riduzione dello standard dei posti letto, nonché l'impegno delle Regioni ad operare ai fini della riduzione delle spese del personale sanitario e ad attivare, a certe condizioni, forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini.
In merito il Giudice delle leggi rileva che sia la riduzione delle spese di personale di cui alla lettera b) del comma 1-bis impugnato, sia l'introduzione di forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono obiettivi affidati alla più analitica determinazione dei mezzi con cui conseguirli da parte delle Regioni, anzitutto in sede di Conferenza Stato-Regioni, ed in secondo luogo in sede di attuazione, da parte di ciascuna di esse, dell'«impegno» ivi eventualmente assunto.
Quanto, poi, alla riduzione dello standard dei posti letto, di cui alla lettera a) del comma 1-bis, il preminente ruolo affidato in materia all'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, piuttosto che alle successive iniziative delle singole Regioni, riflette, sulla base di quanto già previsto a proposito dall'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) ed in linea con l'art. 1, comma 169, di tale ultima legge, il carattere fondamentale che tale strumento ha assunto ai fini della puntuale articolazione, sulla base delle previsioni recate dalla legge statale, delle forme di accesso ai livelli essenziali di assistenza in materia sanitaria (sentenze n. 134 del 2006 e n. 88 del 2003), il cui godimento non tollera differenziazioni su base regionale.
Per le suddette considerazioni, la disposizione impugnata costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), ed è pertanto ascrivibile a tale titolo alla competenza legislativa dello Stato.
Avv. Dario Immordino
LaPrevidenza.it, 21/02/2010
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