Diritto alle prestazioni familiari del coniuge divorziato trasferitosi con il figlio in un altro Stato membro
(Cgce, 26.11.2009 c-363/08 - Dario Immordino)
L’acquis communitaires in materia di applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, consente il riconoscimento, in capo al coniuge inoccupato e divorziato da un residente, del diritto a percepire prestazioni familiari per il proprio figlio dall'ente competente dello Stato membro in cui esso risiedeva e in cui il suo ex coniuge continua a vivere e a lavorare.
Ciò a condizione che il figlio sia riconosciuto, ai sensi dell’art.1, lett. f) i) del Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408 quale “componente il nucleo familiare” dell’ex coniuge. L’accertamento in ordine alla rispondenza della specifica situazione familiare ai requisiti stabiliti dalla disposizione citata spetta al giudice nazionale, il quale, in caso negativo, dovrà altresì verificare se il figlio possa comunque essere considerato come «prevalentemente a carico» padre coniuge residente nello Stato membro di appartenenza dell’ente competente all’erogazione delle prestazioni..
In presenza delle condizioni prescritte dal regolamento citato il diritto del richiedente le prestazioni sussiste non solo nell’ipotesi in cui lo stesso si stabilisca con il figlio in un altro Stato membro, ove non lavora, ma anche nel caso in cui l’ex coniuge possa percepire dette prestazioni nel Paese di residenza.
Tuttavia, qualora si dovesse accertare che la persona che si trovi in tale situazione eserciti nello Stato membro in cui risiede un'attività professionale che faccia sorgere un diritto a prestazioni familiari, il diritto all'assistenza da parte dello Stato membro nel cui territorio risiede l'ex coniuge deve ritenersi sospeso fino a concorrenza dell'importo previsto dalla legislazione dello Stato membro di residenza del richiedente.
Lo ha stabilito Corte di Giustizia delle Comunità Europee , con sentenza 26 novembre 2009 ,nel procedimento C-363/08 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria).
Avv. Dario Immordino
LaPrevidenza.it, 15/12/2009
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