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Share/Save/Bookmark Adozione legittimante e dichiarazione di adozione. Si esprimono le sezioni unite della suprema corte
(Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza 1.6.2010 n. 13332)

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione - su istanza depositata in data 28 luglio 2009 dal Presidente di Ai.Bi. Associazione amici dei bambini, ente autorizzato, ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 39 ter, e succ. modif., a curare la procedura di adozione internazionale - ha chiesto, a norma dell'art. 363 c.p.c., l'enunciazione, da parte di questa Corte, nell'interesse della legge, del principio di diritto secondo il quale il decreto di idoneità all'adozione pronunciato dal Tribunale per i minorenni ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 30, e succ. modif., non può essere emesso sulla base di una struttura argomentativa che contenga il riferimento alla etnia dei minori adottandi, nè può contenere indicazioni relative a tale etnia.
La richiesta muove dall'esame di un decreto di idoneità all'adozione di un minore straniero emesso dal Tribunale per i minorenni di Catania, nella cui motivazione si fa, tra l'altro, riferimento alla dichiarazione degli istanti di non essere disponibili ad accogliere bambini di pelle scura o diversa da quella tipica Europeaa, e nel cui dispositivo si tiene conto di tale dichiarazione, là dove si dichiarano i coniugi idonei all'adozione sino a due minori di nazionalità straniera che presenti le caratteristiche risultanti dalla motivazionee.
2. - Il Procuratore Generale fa presente che il decreto, depositato il 12 giugno 2009, è stato vistato dal pubblico ministero il successivo 15 giugno e notificato il 23 luglio 2009 agli interessati, i quali non hanno proposto reclamo innanzi alla Corte d'appello a norma degli artt. 739 e 740 c.p.c.: donde la ritenuta sussistenza del primo presupposto della richiesta di cui al citato art. 363 c.p.c..
3. - Quanto alle ragioni di diritto poste a fondamento della stessa, rileva il Procuratore Generale che il provvedimento in questione ha recepito la scelta degli adottanti di non accogliere minori di una particolare etnia, attribuendo rilevanza a dati razziali, in contrasto con principi consolidati nel diritto interno ed internazionale....

LaPrevidenza.it, 07/06/2010

Documenti:
cass_13332_2010.html


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