Prestazioni familiari assistenziali: è legittima la doppia richiesta da parte dell'altro genitore che risiede in altro stato membro
(Cgce, Sentenza 14.10.2010 C- 16/09 - Schwemmer)
«Previdenza sociale – Regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 – Prestazioni familiari – Norme “anticumulo” – Art. 76, n. 2, del regolamento n. 1408/71 – Art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 – Figli che risiedono in uno Stato membro insieme con la madre, legittimata a percepire le prestazioni familiari in tale paese, ed il padre dei quali, esercente un’attività lavorativa in Svizzera e legittimato, in teoria, a percepire prestazioni familiari dello stesso tipo a norma della legislazione svizzera, si astiene dal richiedere l’erogazione di tali prestazioni»
Secondo la decisione di rinvio, la sig.ra Schwemmer risiede in Germania con due dei suoi figli, nati nel 1992 e nel 1995. Nel corso dell’anno 2005, essa ha intrapreso un’«attività autonoma nel campo dei servizi di amministrazione di condomini, di portierato e di pulizia». A partire dal maggio 2006, essa ha esercitato un’«attività di minima entità» presso un’impresa. Risulta dal fascicolo presentato alla Corte che si trattava di un «minijob» (attività di lavoro dipendente di minima entità). Tale attività era esonerata da assicurazione sociale.
Durante il periodo in questione, la sig.ra Schwemmer ha versato volontariamente agli organismi tedeschi competenti contributi a titolo dell’assicurazione pensionistica, dell’assicurazione malattia e dell’assicurazione per l’assistenza continuativa.
Il padre dei due figli in questione, dal quale la sig.ra Schwemmer è divorziata dal 1997, lavora in Svizzera. Egli non ha richiesto in tale Stato il versamento delle prestazioni familiari, ammontanti a EUR 109,75 per ciascun figlio, alle quali egli, secondo il giudice del rinvio, aveva diritto a norma della legislazione svizzera.
Con decisione 21 marzo 2006, confermata, a seguito di ricorso amministrativo, l’8 maggio 2006, la Familienkasse ha fissato l’importo delle prestazioni per figli a carico, per ciascuno dei due figli, a partire dal mese di gennaio 2006, in misura pari soltanto ad un importo parziale di EUR 44,25, corrispondente alla differenza tra l’importo delle prestazioni per figli a carico previste dalla normativa tedesca, pari a EUR 154, e quello delle prestazioni familiari cui aveva diritto in Svizzera il padre dei due figli, ammontante a EUR 109,75.
La Familienkasse ritiene che, per determinare l’importo cui la sig.ra Schwemmer ha diritto a titolo delle prestazioni per figli a carico, occorra riferirsi alle disposizioni disciplinanti il cumulo di prestazioni dettate dai regolamenti nn. 1408/71 e 574/72. Secondo l’organismo suddetto, poiché la sig.ra Schwemmer non ha esercitato un’attività professionale ai sensi dell’art. 10, n. 1, lett. b), i), del regolamento n. 574/72, il diritto alle prestazioni familiari azionabile in Svizzera prevarrebbe, a norma dell’art. 10, n. 1, lett. a), del medesimo regolamento, sul diritto alle prestazioni per figli a carico previste dalla legislazione tedesca. Conformemente all’art. 76, n. 2, del regolamento n. 1408/71, applicabile per analogia, la questione se le prestazioni familiari previste dalla legislazione svizzera siano state effettivamente percepite sarebbe, sempre ad avviso della Familienkasse, irrilevante. Secondo tale organismo, come pure a giudizio del Finanzgericht (tribunale per le cause in materia tributaria e finanziaria), adito in sede giurisdizionale, la sola interpretazione possibile del potere discrezionale lasciato allo Stato membro sarebbe quella secondo cui soltanto in casi eccezionali e motivati occorrerebbe ritenere che nessuna prestazione familiare venga corrisposta nel paese di svolgimento dell’attività lavorativa.
La sig.ra Schwemmer contesta tale interpretazione dinanzi al giudice del rinvio, facendo valere in particolare che il padre dei suoi due figli ha omesso di presentare la domanda di concessione delle prestazioni previste dalla legislazione svizzera al solo scopo di arrecarle pregiudizio. Tale ipotesi non sarebbe disciplinata dal regolamento n. 574/72.
LaPrevidenza.it, 16/10/2010
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