Sinusopatia cronica ostruttiva e spondiloartrosi cervicale: due patologie non riconducibili ad agenti atmosferici negativi
(Tar Abruzzo, Pescara, sentenza 11 maggio 2012, n. 203)
Tutte le censure muovono dall'erroneo presupposto che in sede endoprocedimentale sia stata offerta dal Sig. Ci., o comunque acquisita, la dimostrazione di una sua prolungata esposizione, per ragioni di servizio, a fattori prefrigeranti, che il Comitato di verifica per le cause di servizio non avrebbe adeguatamente valutato.
Tutto ciò che risulta dagli atti e documenti del procedimento è, invece, che il ricorrente ha svolto servizio di sentinella in camminamento di ronda e che ciò avrebbe comportato, a Lanciano, date le caratteristiche climatiche della zona, l'esposizione ad umidità e, nella stagione invernale, a venti freddi. La relazione informativa del direttore della Casa circondariale di Lanciano (doc. 1 del ricorrente) non specifica però in alcun modo né la frequenza né la durata dei turni di guardia all'aperto, né l'incidenza totale sul servizio complessivo, e pertanto non consente alcuna valutazione sulla possibile efficacia patogenetica della eventuale correlata esposizione al freddo ed all'umidità.
La relazione del direttore della Casa circondariale di Pescara (doc. 4 del ricorrente) si limita a precisare, sul punto, la durata del turno, che è di due ore, ma non esplicita fattori di esposizione al freddo ( né essi possono ritenersi impliciti nella situazione climatica della zona), limitandosi a riferire di generici "disagi fisici ed ambientali", peraltro in collegamento anche con altre attività d'istituto, certamente non comportanti esposizione a fattori perfrigeranti, ma semmai a fattori aspecifici di stress comuni a tutti gli appartenenti al Corpo della P.P. (si confronti l'ultimo capoverso della relazione, titolato appunto "circostanze peculiari del servizio svolto dagli appartenenti al Corpo di P.P.).
Tutta la documentazione clinica prodotta dal ricorrente, di formazione anteriore al parere 29.07.2008 del Comitato di verifica, ha esclusivo contenuto diagnostico e prognostico, ma non indica mai fattori causali o concausali.
Il verbale della Commissione medica ospedaliera (CMO) di Chieti aggiunge a quanto sopra il giudizio di idoneità al servizio d'istituto e quello di ascrivibilità tabellare ai fini dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, ma non esprime, come di norma, alcuna valutazione sulla pretesa dipendenza da causa si servizio.
LaPrevidenza.it, 10/07/2012