Prestazioni sociali: La dichiarazione mendace non configura il reato di truffa
(Cassazione, sezione VI, Sentenza 5.10.2010 n. 38457)
Con sentenza in data 4-3-2010 il GUP del Tribunale di Avellino, all’esito dell’udienza preliminare, previa derubricazione del fatto contestato sub B) nella fattispecie di cui al capoverso dell’art. 316 ter c.p., ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di C.G. Perché il fatto non è previsto come reato, dichiarando assorbito nella violazione amministrativa di cui al capo B) il reato contestato sub A). All’imputato era stato contestato di avere omesso di indicare, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata al Comune di Avellino per il conseguimento del c.d. Reddito di cittadinanza istituito dalla L.R. Campania 19 febbraio 2004, n. 2, in relazione alla situazione patrimoniale dell’anno 2003, un reddito di Euro 2.000,00 relativo al possesso di un’auto Ford immatricolata nell’anno 1992. Di qui l’accusa di truffa aggravata perché commessa ai danni di ente pubblico (capo B), diversamente qualificata in udienza ex art. 640 bis c.p., e di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (capo A). Il GUP, nel rilevare che nella specie non vi è stata induzione in errore dell’ente pubblico tale da integrare il reato di truffa, in quanto il beneficio previsto dalla L.R. n. 2 del 2004, è concesso sulla base dell’autocertificazione dell’interessato attestante i presupposti reddituali del nucleo familiare, ha ritenuto integrata la violazione amministrativa di cui all’art. 316 ter c.p., comma 2, non essendo superati i limiti quantitativi dì erogazione indebitamente percepita ivi indicati (Euro 3.999,96); ed ha ritenuto il reato di falso ideologico assorbito nella fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Avellino, lamentando violazione di legge. Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal GUP, l’erogazione della somma richiesta non costituisce un’automatica conseguenza della domanda corredata da falsa attestazione, in quanto a seguito di tale attestazione il Comune deve formare una graduatoria, basata su un giudizio di merito relativo alla pluralità di richieste presentate. Sostiene, pertanto, che la condotta dell’imputato integra il reato di truffa di cui all’art. 640 bis c.p....
LaPrevidenza.it, 20/11/2010