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Share/Save/Bookmark Licenziamento illegittimo: al risarcimento del danno medio tempore non si decurtano gli emolumenti percepiti a titolo di C.i.g.
(Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 19.11.2009 n. 24447)

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. Depositato il 5 aprile 2001, C. P. aveva chiesto al Tribunale di Bari l’annullamento del licenziamento comunicatogli da Case di Cura Riunite (CCR) s.r.l. In amministrazione straordinaria, con la condanna della Città di Bari Hospital (C.B.H.) s.p.a., società cessionaria dell’azienda della prima, a reintegrarlo nel proprio posto di lavoro, con le ulteriori conseguenze di cui all’art. 18 c.p.c..
In via subordinata, aveva chiesto l’accertamento del proprio diritto a transitare alle dipendenze della C.B.H. s.p.a., con decorrenza dal 1 luglio 2000 ex art. 2112 c.c. E, in ulteriore subordine, la condanna delle due società, eventualmente in solido, a reintegrarlo nel posto di lavoro e alle conseguenze di cui all’art. 18 S.L..
Il ricorrente aveva esposto, a sostegno delle proprie domande che, licenziato dalla CCR s.r.l. Con comunicazione dell’1 maggio 2000, a seguito di una procedura di mobilità attivata ai sensi della L. n. 223 del 1991 in data 12 ottobre 1999, aveva ricevuto in data 3 luglio 2000 da tale società la comunicazione della revoca del licenziamento con conseguente collocamento in CIGS, ai sensi della L. n. 223 del 1991 , art. 3 ora citata, a decorrere dalla data del licenziamento.
Poiche’ in data di poco precedente, con atto pubblico del 29 giugno 2000, la società, su autorizzazione del Ministero dell’industria del 5 maggio 2000, aveva ceduto la propria azienda alla C.B.H. s.p.a., la quale aveva acquisito la parte residua del personale precedentemente occupato dalla CCR. (poco meno di 1000 dipendenti su circa 3000 preesistenti al licenziamento), il ricorrente aveva dichiarato di non accettare la revoca del licenziamento e quindi, dopo avere inutilmente attivato due procedimenti ex art. 700 c.p.c., aveva formulato nel giudizio di merito le domande sopraindicate.
Nel giudizio conseguente, in cui si erano difese le due società, il Tribunale e successivamente la Corte d’appello di Bari avevano accolto le suddette domande.
In particolare, la Corte territoriale aveva accertato che il lavoratore non aveva accettato la revoca del licenziamento neppure implicitamente...

LaPrevidenza.it, 09/05/2010

Documenti:
cass_24447_2009.html


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