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Share/Save/Bookmark La facile trattazione di una causa non giustifica la distrazione di spese legali inferiori a quelle normalmente praticate per l'attività forense
(Cassazione, Sentenza 3.6.2010 n. 13452)

Con sentenza del 12 marzo 2001 il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, previa riunione di distinte controversie promosse dalle odierne ricorrenti, nel condannare l’INPS al pagamento, in favore di ciascuna delle parti attrici, delle somme corrispondenti all’adeguamento della indennità di disoccupazione agricola percepita nella misura di L. 800 giornaliere per gli anni da esse indicati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, condannava, altresì, l’Istituto previdenziale al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessive L. 304.000, di cui L. 190.000 per onorario di avvocato, con distrazione, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del procuratore di parte attrice.
Le lavoratrici proponevano appello limitatamente alla statuizione relativa alla liquidazione delle spese giudiziali.
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, rilevava che la determinazione dei diritti ed onorari operata dal primo giudice risultava ictu oculi inferiore ai minimi e che, per tale ragione, dovevano essere riconosciute le voci tariffarie indicate nelle note spese allegate; affermava, tuttavia, che la “facile trattazione” delle cause riunite e l’identità delle questioni di diritto che ne costituivano oggetto giustificava l’attribuzione di diritti e onorari in misura inferiore al minimo ai sensi del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, sicchè, in concreto, andava liquidato, per ciascuna delle appellanti ed indipendentemente dal valore di ogni singola causa riunita, l’importo di Euro 73,00 per diritti di procuratore e di Euro 80,00 per onorario di avvocato. Dichiarava, infine, la Corte, interamente compensate tra le parti le spese del giudizio d’appello giustificando la compensazione con l’accoglimento solo parziale dell’appello, in una con le ragioni della decisione e la peculiarità delle questioni trattate.
Avverso detta sentenza le assicurate indicate in epigrafe propongono ricorso per cassazione deducendo cinque motivi, illustrati con memoria....


 

LaPrevidenza.it, 07/06/2010

Documenti:
cass_13452_2010.html


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