Estensione del trattamento di cassa integrazione straordinaria e di mobilità alle imprese del sistema aeroportuale e imposizione della corrispondente contribuzione
(Inps, Circolare 15.6.2009 n. 80)
Come è noto, a decorrere dal primo gennaio 2005, l’art. 1 bis del decreto legge 5 ottobre 2004 n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004 n. 291, ha esteso i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità al personale – anche navigante – dei vettori aerei e delle società da queste derivate; corrispondentemente le stesse imprese sono state assoggettate ai contributi di finanziamento dei suddetti trattamenti[1]. Originariamente la disposizione faceva riferimento alle società “derivanti” da un vettore aereo; con il decreto legge 134/2008, convertito in legge n. 166/2008, è stata sostituita la parola “derivanti” con la parola “derivate”; da ciò consegue che rientrano nell’ambito di applicazione della norma le società costituite sia prima che dopo il 5 dicembre 2004[2]. Tale normativa è stata modificata, a decorrere dal 28 agosto 2008, dall’art. 2, comma 1, del decreto legge n. 134/2008, convertito nella legge n. 166/2008, secondo cui “i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa”. La suddetta modifica, per i trattamenti di cassa integrazione straordinaria rileva unicamente ai fini del periodo massimo di concessione, incrementato da 24 a 48 mesi....
LaPrevidenza.it, 18/06/2009
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