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Cumulo assegno o pensione di invalidità e trattamenti di disoccupazione e diritto di opzione
(Corte cost., sentenza 19 luglio 2011 n. 234 – Avv. Daniela Carbone)

Con sentenza del 19 luglio 2011 n. 234 (in G.U., 1a s.s., n. 32 del 27.07.2011), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo  6,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148  (Interventi  urgenti  a sostegno  dell'occupazione), convertito, con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'articolo  1  della  stessa legge n. 236 del 1993, che ha fatti salvi  gli  effetti  prodotti  da analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti  (decreto-legge 10  marzo  1993,  n.  57,  decreto-legge  5  gennaio  1993,   n.   1,decreto-legge 5 dicembre 1992,  n.  472,  decreto-legge  1°  febbraio 1993, n. 26, decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398,  decreto-legge  11 dicembre 1992, n. 478 e decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31), nella parte in  cui  dette  norme  non  prevedono,  per  i  lavoratori  che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso  si  trovino ad avere diritto ai trattamenti  di  disoccupazione,  il  diritto  di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.
La questione era stata sollevata dal Tribunale di  Bologna  con ordinanza del 4 maggio 2010, in riferimento agli articoli 3 e  38  della  Costituzione, poiché, nella fattispecie sottoposta al suo esame, la ricorrente non aveva potuto optare per il trattamento più favorevole tra l’assegno di invalidità e l’indennità di disoccupazione (cui avrebbe avuto diritto a seguito di licenziamento), a seguito della opposta (dall’Inps) incompatibilità dell’assegno con il trattamento di disoccupazione, essendo previsto il diritto di opzione solo nel caso di concorso tra il trattamento di mobilità e l'assegno o la pensione di invalidità.
La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione, limitatamente alla violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., in quanto la disposizione censurata, come integrata dall'art.  2  del decreto-legge n. 299 del 1994 e  dalla  sentenza  n.  218  del  1995, determina un'oggettiva diversità di trattamento  tra  il  lavoratore inabile, titolare di un assegno o di una pensione di invalidità che, al momento del  licenziamento,  rientri  nel  novero  dei  lavoratori aventi diritto al trattamento di mobilità e quello che abbia  invece diritto al solo trattamento ordinario di disoccupazione.
Mentre nel primo caso, infatti, il lavoratore che, a  causa  del regime di incompatibilità, non può percepire entrambi  gli  assegni (di invalidità e di mobilità), ha però la  facoltà  di  scegliere tra le due prestazioni, a seconda di quale dei due  trattamenti  sia, in  concreto,  più  conveniente,  nel  secondo  caso,  non  ha  tale possibilità di scelta e si trova, di fatto, obbligato a  beneficiare di quello connesso al suo stato di invalidità. 
L'impossibilità di optare  per  il  trattamento  di  disoccupazione  in  occasione   del licenziamento, determina, dunque, per i soli lavoratori  inabili  non aventi diritto alla mobilità, la concreta inutilizzabilità di  tale tutela assicurativa.
Come già affermato dalla Corte (sentenza n. 218 del 1995), se  il  legislatore gode certamente della più ampia discrezionalità (e  può  ben  valutare, quindi, come  sufficiente  l'attribuzione  di  un  unico  trattamento previdenziale al fine di garantire  al  lavoratore  assicurato  mezzi adeguati alle esigenze di vita sue e della  sua  famiglia),  tuttavia,  nel fare tale scelta, deve soddisfare il principio di  eguaglianza  e  di ragionevolezza.
Nel caso in esame, ad avviso della Corte, la descritta  diversità  di  disciplina  tra indennità di  disoccupazione  ed  indennità  di  mobilità  non  è ragionevole, perché, non essendo  connessa  a  rilevanti  differenze strutturali  delle  due  situazioni  poste  a  confronto,   risulta irragionevolmente discriminatoria. Ciò in quanto le differenze tra i due emolumenti (che si assumono essere connesse a diversità di presupposti, entità e  struttura  degli  stessi)  sono marginali e non giustificano, per i  lavoratori  non  aventi  diritto alla mobilità, la mancata previsione del diritto di opzione, con conseguente illegittimità della normativa censurata.

Avv. Daniela Carbone

Documento integrale
AllegatoCorte cost n. 234 del 19.7.2011.doc

LaPrevidenza.it, 01/09/2011

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