Chiarimenti sull’indennità di malattia durante periodi di integrazione salariale
(Inps, Circolare 16.6.2009 n. 82)
Per quanto riguarda invece la CIGO, le circolari n. 134362 AGO-84 del 22.4.1980 e 134368 AGO-14 del 28.1.1981, stabilivano che in caso di malattia coincidente con un periodo di cassa integrazione ordinaria, sia ai lavoratori sospesi che ai lavoranti ad orario ridotto spetta esclusivamente l’indennità di malattia. Tale criterio si fondava sull’art. 3 del D.Lgs.Lgt. n. 788/45 secondo cui “l’integrazione non è dovuta agli operai lavoranti ad orario ridotto per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione”. Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza in numerose e concordi sentenze (v. Cass. nn. 917/1984, 4937/1984, 91/1986, 5219/1987), «le indiscutibili differenze tra cassa integrazione straordinaria e ordinaria non escludono infatti, che quando la attività produttiva è già totalmente sospesa per intervento della cassa integrazione, sia ordinaria che straordinaria, ed il lavoratore usufruisce del relativo trattamento, la malattia non può determinare quella sospensione del rapporto (art. 2110 cod. civ.) cui la indennità di malattia è correlata; mentre, nel caso inverso, e cioè in quello di malattia in atto alla data d’intervento della cassa integrazione (se ovviamente richiesta anche per il lavoratore ammalato), la sostituzione dell’integrazione salariale alla indennità giornaliera contrattualmente integrata è pienamente giustificata dal principio che, a norma dell’art. 2110 cod. civ., non può competere al lavoratore ammalato più di quanto è riconosciuto al lavoratore in servizio» (v. sent. 23 aprile 1982, n. 2522)...
LaPrevidenza.it, 22/06/2009
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