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Share/Save/Bookmark Ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2009
(Inps, Circolare 26.5.2009 n. 75)

L’applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2009 e seguenti trova riscontro normativo nell’art. 2, comma 36, della legge n. 203/2008 nell’art. 19 della L. 2/2009 e nell’art. 7-ter della L. 33/2009.


L'articolo 2, comma 36, della legge n. 203/2008, stabilisce che “nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione (…) il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali”.


L’articolo 19, comma 9-bis, della L. 2/2009 ha previsto che, in sede di prima assegnazione delle risorse di cui alla finanziaria 2008, “nelle more della definizione degli accordi con le Regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle Regioni ed eventualmente alle province”.


In data 12 febbraio 2009 il Governo, le Regioni e le Province autonome hanno concluso un Accordo per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga nel biennio 2009-2010. A tal fine lo Stato ha stanziato risorse nazionali per 5,35 miliardi (di cui 1,4 dal fondo per l’occupazione e 3,95 dal fondo per le aree sottoutilizzate), mentre le Regioni contribuiranno per 2,65 miliardi, a valere sui programmi regionali FSE.


Sulla base di questo Accordo sono stati stipulati gli accordi tra il Ministero del Lavoro e le singole Regioni, nell’ambito dei quali si è definito che alla Regione spetterà il finanziamento del 30% dell’importo erogato, fermo restando l’onere a carico dei fondi nazionali per quanto riguarda il restante 70%, nonché l’intero costo legato alla contribuzione figurativa.

LaPrevidenza.it, 28/05/2009

Documenti:
inps_75_2009.html
Circolare numero 75 del 26-5-2009_Allegato n 1.pdf
Circolare numero 75 del 26-5-2009_Allegato n 2.pdf


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