L'esposizione all'amianto deve essere agganciata a chiari standard parametrici di rischio
(Cassazione, Sentenza 15.2.2010 n. 3453)
La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di prime cure che, in accoglimento dei ricorsi proposti nei confronti dell'Inps dai lavoratori indicati in epigrafe, aveva riconosciuto, sul presupposto dell'avvenuta esposizione ultradecennale all'amianto, il loro diritto alla rivalutazione del periodo contributivo in relazione ai rispettivi periodi di lavoro ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.
Osservava in particolare che la consulenza tecnica d'ufficio, anche avvalendosi dei risultati di alcune deposizioni testimoniali, aveva comunque accertato la configurabilita di un rischio da inalazione di amianto con superamento dei valori soglia fino al 1986;
per il periodo successivo, anche se non erano stati superati i suddetti valori, vi era stata comunque un'esposizione a rischio inalatorio pericoloso per la salute.
Per la cassazione dalla sentenza propone ricorso l'Inps affidato un unico motivo. I lavoratori resistono con controricorso illustrato da memoria....
LaPrevidenza.it, 18/03/2010