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Share/Save/Bookmark Amianto: la coibentazione dei tubi dell'aria in ospedale è nociva
(Corte dei Conti Basilicata, Sentenza 9 maggio 2005 n° 101)

La rimozione delle strutture di coibentazione dell'impianto di ventilazione o condizionamento dell'aria all'interno di una struttura ospedaliera provocano una elevata esposizione alle fibre di amianto. Tale esposizione è da considerarsi causa scatenante della patologia che ha provocato il decesso (neoplasia polmonare) e per questo che viene riconosciuto il nesso di causalità tra lavorazione svolta e patologia denunciata ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata indiretta.

Nel caso specifico la causa mortem è da ricondursi agli esiti di un adenocarcinoma polmonare ben diverso dal mesotelioma pleurico o asbestosi che in letteratura medica vengono indicate come malattie da esposizione alle fibre di amianto.

Viene quindi riconosciuta nella fattispecie una esposizione alle fibre di amianto anche per effetto del c.d. "spolvero", ovvero la rottura di elementi isolanti contenente fibre di amianto le quali per effetto di tale rottura vengono aerodisperse e conseguentemente inalate dall'apparato respiratorio.

Inoltre, nel caso in esame, non si tiene minimamente conto della quantità minima di fibre aerodisperse (100 fibre/litro ribadito più volte dalla corte di cassazione) ma si ribadisce il principio secondo il quale "per quanto riguarda l'esposizione all'asbesto, in particolare recenti indagini epidemiologiche considerano a rischio per l'insorgenza di adenocarcinoma polmonare anche una singola esposizione con indovanamento bronchiale della polvere di asbesto".

Il principio della "singola esposizione alle fibre" appare quantomai interessante alla luce di tutta la giurisprudenza (della cassazione) che si è creata in relazione al tempo di esposizione alle fibre di amianto più volte richiamato in alcuni giudizi (es. impiegati tecnici con frequentazione satuaria in officina meccanica) promossi da lavoratori dipendenti da grandi imprese di costruzioni ferroviarie.

(Dott. Ludovico Adalberto De Grigiis)

LaPrevidenza.it, 01/06/2005

Documenti:
cconti_basilic_101_2005.htm


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