Inserire la data di nascita (gg/mm/aaaa):



Questa utilità è aggiornata con le disposizioni che saranno inserite con apposito emendamento e contenute nel D.l. 31.5.2010 n. 78 in materia di innalzamento dell'età pensionabile per le lavoratrici del pubblico impiego che prevede il requisito anagrafico dei 65 anni a partire dall'anno 2012.
E' necessario inserire la data di nascita nel formato richiesto (es.: 15/06/1959 oppure 15.06.1959) per conoscere l'età anagrafica richiesta per ottenere la pensione di vecchiaia.

E' doveroso segnalare che la pensione di vecchiaia non viene più erogata al compimento dell'età pensionabile ma, una volta raggiunto tale requisito si dovrà attendere l'apertura della "finestra". Questa norma vale anche per le lavoratrici del settore privato alle quali non si applica l'innalzamento dell'età pensionabile.



Note - L’articolo 22 ter della legge 3 agosto 2009, n.102  introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2010 per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti nuovi requisiti anagrafici per la maturazione del diritto ad un trattamento pensionistico di vecchiaia nonché per quello previsto dall’art. 1, comma 6, lettera b) della legge 23 agosto 2004 n. 243 e successive modificazioni (requisiti anagrafici per le destinatarie di un sistema contributivo).
In particolare le disposizioni in esame, che per esplicita disposizione legislativa si aggiungono al già richiamato art. 2, comma 21 della legge n. 335/1995, individuano, per l’anno 2010, il requisito anagrafico di 61 anni per accedere al pensionamento di vecchiaia che viene ulteriormente incrementato di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell’età di 65 anni.
Documentazione e articoli correlati

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Condanna per l'Italia: la normativa pensionistica che diversifica l'età per i dipendenti pubblici viola la normativa europea 

Il testo della sentenza del Tribunale Ue

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12/02/2012 08:24:20


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Re: Totalizzazione o ricongiunzione contributiva AUTORE:
Daniele