TITOLO
ddividendo quelle di immediata applicazione da quelle che avranno effetto a partire dal 2012 in poi.
2. Disposizioni di immediata applicazione.
2.1. Interpretazione autentica in merito alle variazioni
dell’indennità integrativa speciale al raggiungimento dell’età
pensionabile (art. 18, commi 6-9).
Come già anticipato nella comunicazione prot. n. 11595 del giorno 8
luglio 2011, il legislatore ha fornito l’interpretazione autentica
dell’articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 chiarendo che le
percentuali di incremento della indennità integrativa speciale ivi
previste vanno corrisposte nell’aliquota massima, calcolata sulla quota
della indennità medesima effettivamente spettante in proporzione alla
anzianità conseguita alla data di cessazione dal servizio.
L’articolo 10, comma 4, del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, nel
testo sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1983, n. 79, che
prevedeva che le variazioni dell'indennità integrativa speciale
venissero attribuite per l'intero importo dalla data del raggiungimento
dell'età di pensionamento da parte del titolare della pensione, ovvero
dalla data di decorrenza della pensione di riversibilità a favore dei
superstiti, si intende pertanto implicitamente abrogato dal 29 dicembre
1983 (data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1983, n. 730).
Sono in ogni caso fatti salvi i trattamenti pensionistici più
favorevoli in godimento alla data del 6 luglio 2011, già definiti con
sentenza passata in autorità di cosa giudicata o definiti
irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell’Inpdap, con
riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.
Dal punto di vista operativo, pertanto, si confermano le istruzioni
alle Sedi fornite con la citata comunicazione n. 11595 dell’8/7/2011.
2.2. Contributo di perequazione (art. 18, comma 22-bis)
E’ introdotto, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre
2014, un contributo di perequazione da applicarsi a tutte le tipologie
di trattamenti pensionistici i cui importi complessivi (ivi compresi,
quindi, quelli derivanti dal cumulo di più pensioni corrisposte a
diverso titolo e quelli a prestazione definita erogati da forme
pensionistiche in aggiunta