INPS
Direzione Centrale
delle Entrate
Contributive
|
|
|
|
|
|
Roma, 8-10-2003 |
|
|
|
|
|
|
|
Messaggio n. 118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
OGGETTO: |
Obblighi
previdenziali per compenso ferie non godute. Articolo 10 D.Lgs. n. 66
del 2003. |
Facendo seguito al msg.
n.79
del 27.06.2003 si forniscono ulteriori chiarimenti in materia di
obblighi contributivi sul compenso ferie non godute. Il legislatore ha disposto all’art. 10 del D.Lgs n.66 del
2003 che, fermo restando quanto previsto dall’art.2109 codice civile, il
lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore
a quattro settimane . Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può
essere sostituito dal relativo compenso per ferie non godute, salvo il caso
di risoluzione del rapporto di lavoro . Nonostante la chiarezza del dato legislativo, è stato
chiesto se si debbano ancora osservare gli obblighi contributivi previsti sul
compenso ferie non godute ed illustrati con circolari n°186
del 1999 e n°15
del 2002 in caso di mancata fruizione di ferie che siano imputabili
al predetto periodo di quattro settimane. Occorre considerare in proposito che il legislatore, pur
avendo fornito una norma dal tenore inequivocabile, dettando il principio di
cui all’art. 10 del Dlgs. n°66 del 2003, non ha sanzionato la violazione
della stessa. A fronte di tale situazione, rimangono valide le ragioni
che hanno fondato la previsione, con le circolari richiamate, di appositi
meccanismi per l’assolvimento dell’onere contributivo sul compenso ferie non
godute, prima fra tutte quella che prevede l’assolvimento dell’obbligo contributivo
in base al principio di competenza . Ne consegue che secondo i criteri dettati con le
circolari stesse, a prescindere dalla effettiva erogazione del compenso in
questione, l’obbligo contributivo sorgerà in base ai principi generali
nell’anno di riferimento per la maturazione delle ferie e dovrà essere
assolto in base alle istruzioni impartite con circolari n°186
del 1999 e n°15
del 2002 anche con riferimento ai giorni di ferie non goduti
imputabili al periodo minimo di quattro settimane individuato dalla legge. IL DIRETTORE CENTRALE CRACA |