Ad avviso della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, rientra nella discrezionalità del Giudice di merito la qualificazione di un certo emolumento quale, nella fattispecie, il contributo alloggio, in termini di retribuzione e non, invece, come rimborso spese “ad esempio considerando che la residenza del lavoratore era stata fissata all’estero già prima di iniziare il lavoro oppure l’erogazione in misura fissa e senza documentazione (così Cass. 2 marzo 2005 n. 4341), o ancora la funzione di corrispettivo della qualità particolarmente elevata della prestazione professionale (Cass. 25 novembre 2005 n. 24875)”.
In ogni caso, la Corte ha precisato che, in caso di somme giustificate nel contratto con puntuale specificazione delle spese che il lavoratore dovrà sopportare per trasferirsi o per soggiornare all’estero insieme alla famiglia, sul datore di lavoro grava l’onere di provare che tali somme non siano riconducibili alla funzione di rimborso spese di cui al capoverso dell’art. 2120 del Codice Civile ed il Giudice di merito deve dare adeguato conto di tali dimostrazioni .
Dott. Valter Marchetti,
Patrocinatore legale, Foro di Savona