L’art. 1 del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185 contiene disposizioni per l’attuazione della sentenza della Corte costituzionale dell’8-11 ottobre 2012, n. 223. La citata sentenza ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 nella parte in cui non esclude l’applicazione della rivalsa pari al 2,5% della base contributiva prevista dall’art. 37, comma 1, del DPR 29 dicembre 1973 (di approvazione del testo unico delle norme sull’indennità di buonuscita a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato).
In particolare, l’art. 1 del decreto legge n. 185/2012 ha disposto l’abrogazione dell’art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010 a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nel contempo, la riliquidazione d’ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (31 ottobre 2012) di tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base all’art. 12, comma 10 del D.L. 78/2010 (abrogato) senza recupero delle eventuali somme erogate in eccedenza al dipendente.
La norma dispone anche l’estinzione di diritto di tutti i processi pendenti nonché l’inefficacia di tutte le sentenze emesse (tranne quelle passate in giudicato) in materia di restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della retribuzione contributiva utile prevista dall’art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e dall’art. 37 e 38 del DPR 23 dicembre 1973, n. 1032.
Di seguito sono descritti gli effetti della norma in esame e sono fornite le prime istruzioni operative alle sedi provinciali e territoriali ed alle amministrazioni iscritte alla gestione ex Inpdap ai fini dei trattamenti di fine servizio.
L’abrogazione, con effetto dal 1° gennaio 2011, dell’art. 12, comma
10, del D.L. 78/2010 determina il ripristino della normativa previgente
in tema di calcolo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati
(indennità premio di servizio, per i dipendenti delle autonomie locali,
delle regioni e della sanità, indennità di buonuscita per i dipendenti
civili e militari dello Stato, indennità di anzianità per i dipendenti
degli enti pubblici non economici e delle altre amministrazioni che
erogano questa prestazione e che non sono iscritte alle gestioni del
Tfs dell’ex Inpdap). Venendo meno il computo della
prestazione su due quote (la seconda delle quali con modalità simili a
quelle del calcolo del Tfr per le anzianità successive al 2010) i
trattamenti di fine servizio di competenza dell’Istituto devono essere
determinati esclusivamente in base alle disposizioni di cui al DPR 29
dicembre 1973, n. 1032 e alla legge 8 marzo 1968, n. 152, a seconda che
si tratti di indennità di buonuscita o indennità premio di servizio,
che individuano quale base di calcolo la retribuzione contributiva
utile percepita alla cessazione del rapporto previdenziale
(retribuzione dell’ultimo giorno di servizio, espressa su base annuale,
per l’indennità di buonuscita, ovvero degli ultimi dodici mesi di
servizio effettivo per l’indennità premio di servizio) da riferire
all’anzianità utile complessiva.
In attesa dell’adeguamento delle procedure applicative, i trattamenti
di fine servizio da definire successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto (31 ottobre 2012) sono erogati in via provvisoria
tenendo conto delle anzianità utili maturate fino al 31 dicembre 2010.
Pertanto, tutte le pratiche in uno stato diverso da “determinata”
devono essere riportate in istruttoria e ridefinite secondo le
modalità sopra descritte.
Le amministrazioni possono continuare a compilare i modelli PA04
secondo le modalità attualmente in uso, fino a nuove indicazioni.
Ulteriori istruzioni saranno diramate non appena rilasciate
le nuove procedure di gestione del Tfs e dei riscatti.
L’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 185/2012 dispone che i
trattamenti di fine servizio, relativi a cessazioni intervenute
successivamente al 31 dicembre 2010 e liquidati in base all’art. 12,
comma 10 del D.L. 78/2010 fino al 30 ottobre 2012 devono essere
riliquidati d’ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto stesso.
Se in sede di riliquidazione l’importo spettante risultasse inferiore a quello precedentemente erogato non si procede al recupero della somma erogata in eccedenza per effetto della previgente normativa.
Si procederà centralmente al calcolo di tutte le riliquidazioni.
Una volta completate queste operazioni, le sedi di competenza avranno la disponibilità delle pratiche in scrivania virtuale per le successive attività di validazione, associazione a determinazione, impegno e pagamento delle prestazioni.
Saranno ricalcolate anche le pratiche relative a Tfs definiti in modalità provvisoria dopo l’entrata in vigore del decreto legge n. 185/2012 e fino all’adeguamento delle procedure. Successivamente saranno messe a disposizione delle sedi con le modalità sopra descritte.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 non sono poste in pagamento le prestazioni di importo inferiore a 12 euro (informativa Inpdap n. 9 del 7 luglio 2003).
In questa fase, le sedi provinciali e territoriali non devono procedere a riliquidazioni ad altro titolo di prestazioni riferibili a cessazioni del rapporto previdenziale successive al 31 dicembre 2010, fino quando non saranno state completate le operazioni di riliquidazione prima ricordate, ai sensi della norma in oggetto. In casi particolari ed urgenti (per esempio esecuzioni di sentenze) sarà possibile, in via eccezionale e previa richiesta al servizio di help desk “Assistenza utenti”, effettuare queste riliquidazioni prima del ricalcolo disposto dalla norma in esame.