A)
SALARI MEDI E CONVENZIONALI
Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia,
di maternità e di tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con
riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2005, si portano a
conoscenza gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le
seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di
cui trattasi.
Si ricorda che, relativamente all’indennità di
tubercolosi i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180
giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all’indennità di
malattia; per le restanti categorie aventi diritto all’indennità di
tubercolosi, ma non a quella di malattia si rammenta che le prestazioni vanno
erogate commisurandole alla misura fissa.
1) LAVORATORI SOCI DI SOCIETÀ E DI ENTI COOPERATIVI ANCHE DI FATTO DI
CUI AL D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 602, ART. 4 (malattia, maternità e
tubercolosi).
Come è noto (v. circ. n. 33 del 4.2.2002), a seguito
dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 6.11.2001 n. 423, pubblicato
in G.U. n. 283 del 5.12.2001, è iniziato, a decorrere dall’anno 2002, il
processo di riforma della disciplina di cui al D.P.R. n. 602/1970,
finalizzato al raggiungimento, alla scadenza del quinquennio previsto
(2002/2006), dell’equiparazione della contribuzione previdenziale ed
assistenziale dei soci lavoratori delle cooperative in argomento a quella dei
lavoratori dipendenti da impresa.
Al predetto scopo, senza modificare le forme
assicurative attualmente in vigenti per i predetti lavoratori soci (v. art.
1), il citato decreto legislativo ha introdotto un meccanismo che prevede il
graduale superamento dello speciale regime basato sulle “retribuzioni
convenzionali”, applicato, agli effetti previdenziali e assistenziali, ai
lavoratori di cui trattasi.
Conclusasi a dicembre 2002 la prima fase del
percorso di adeguamento, che ha previsto l’omogeneizzazione del criterio di
determinazione della base imponibile ai fini del versamento della
contribuzione previdenziale e assistenziale, dall’1.1.2003, è iniziata la
fase del progressivo innalzamento della retribuzione imponibile.
In base alle previsioni contenute nell’art. 3, comma 2,
del D. Lgs. in questione, l’imponibile giornaliero da assumere ai fini del
versamento delle contribuzioni relative alle assicurazioni in esame, è, come
per l’assicurazione I.V.S., quello previsto dall’art. 2, ma la percentuale di
incremento retributivo, che per l’anno 2005 è pari al 75%, va calcolata sulla
differenza esistente tra il predetto imponibile e il limite minimo di
retribuzione giornaliera.
In attuazione di quanto precede, per l’anno 2005, la
retribuzione giornaliera di cui all’art. 4 del D. P.R. n. 602/70, valida ai
fini di interesse, risulta pari a Euro 36,96.
Pertanto, per i lavoratori in epigrafe, i trattamenti
economici previdenziali in oggetto relativi ad eventi indennizzabili sulla
scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2005 – e, cioè, quelli insorti a
partire dal 1° febbraio 2005, salvo che l’evento, pur iniziato nel mese di
gennaio 2005, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese
in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2005 (1) –
sono da liquidare, nella misura percentuale prevista, sulla base del predetto
importo di Euro 36,96 (2).
Le Sedi, nel dare notizia di quanto precede alle Società
ed Enti Cooperativi interessati, disporranno, altresì, per le necessarie integrazioni
relativamente alle prestazioni di cui trattasi (cioè, quelle di malattia, di
maternità e di tubercolosi riferite ad eventi indennizzabili sulla
scorta di periodi di paga inclusi nell’anno 2005), eventualmente liquidate
sulla base dell’importo valido per il 2004.
2)
LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (malattia, maternità e
tubercolosi).
A norma dell’ art. 4 del decreto legislativo n. 146/97,
per gli operai agricoli a tempo determinato appartenenti a qualifiche con
retribuzioni contrattuali provinciali più elevate rispetto al salario medio
convenzionale valido nella provincia per l’anno 1996 (quello, cioè, riportato
nei decreti ministeriali pubblicati nel 1996 – v. circ. n. 242/1997), le
prestazioni in questione vanno liquidate sulle retribuzioni effettivamente
corrisposte dai datori di lavoro (v. circ. n. 182/1998).
Peraltro, in applicazione del medesimo art. 4 del
decreto legislativo 16.4.1997, n. 146, nei confronti degli operai agricoli a
tempo determinato per i quali la contrattazione collettiva provinciale
stabilisca, per la relativa qualifica di assunzione, una retribuzione pari
o inferiore alla misura prevista dal salario medio convenzionale, il
pagamento delle prestazioni in oggetto continua ad essere effettuato sui
salari medi del 1996.
3) COMPARTECIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI (malattia, maternità e
tubercolosi).
Come già comunicato con circolare n. 135 del 30.9.2004
(paragrafo 3, lettera b), con decreto direttoriale del 24 maggio 2004 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono state determinate, per
ciascuna provincia, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli
a tempo determinato valide per l’anno 2004 ai fini previdenziali (v. tabella
allegata).
Per quanto si riferisce ai riflessi sull’erogazione
delle prestazioni economiche di malattia, di maternità e per tubercolosi (per
i primi 180 giorni di assistenza), si ricorda che dette retribuzioni sono
utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti
familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del
settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi
convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti
previsti dall’art. 28 del DPR n. 488/68 (v. circ. n. 56 del 2.3.2000,
paragrafo 2 e messaggio n. 000955 del 19.12.2001).
Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla
base di periodi di paga cadenti nell’anno 2004 (in proposito v. circ. n.
134386 AGO del 6 aprile 1982) e liquidate temporaneamente ai lavoratori
predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2003 dovranno
essere pertanto riliquidate sulla base dei nuovi importi.
I salari applicabili per l’anno 2005 saranno comunicati
a suo tempo: nel frattempo saranno come consueto utilizzati, in via
temporanea e salvo conguaglio, i salari validi per l’anno 2004.
4)
LAVORATORI ITALIANI OPERANTI ALL’ESTERO, IN PAESI
EXTRACOMUNITARI (malattia, maternità e tubercolosi).
Con Decreto 17 gennaio 2005 del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali (G.U. del 28.1.05, n. 22) sono state determinate le
retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi
dovuti per l’anno 2005 a favore dei lavoratori italiani operanti all’estero,
in paesi extracomunitari, per le assicurazioni obbligatorie non contemplate
da accordi in materia di sicurezza sociale.
Le predette retribuzioni, utilizzabili anche per la
liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tbc per le
quali sono da prendere a riferimento le retribuzioni relative all’anno 2005,
sono riportate nella circolare n. 34 del 23.2.05.
5)
LAVORATRICI ITALIANE E STRANIERE ADDETTE AI SERVIZI DOMESTICI E
FAMILIARI (maternità).
Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità
(astensione obbligatoria e interdizione anticipata dal lavoro), il cui inizio
si colloca nel 2005, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni
convenzionali orarie:
-
Euro 5,84 per le
retribuzioni orarie effettive fino a Euro 6,59
- Euro
6,59 per le
retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 6,59 e fino a Euro 8,04
-
Euro 8,04 per le
retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 8,04
- Euro
4,25 per i rapporti di lavoro con orario superiore a
24 ore settimanali.
6) LAVORATRICI AUTONOME: ARTIGIANE, COMMERCIANTI, COLTIVATRICI
DIRETTE, COLONE, MEZZADRE, IMPRENDITRICI AGRICOLE A TITOLO PRINCIPALE (maternità).
L’indennità per i due mesi precedenti la data del parto
e per i tre mesi successivi alla stessa data, l’indennità per congedo parentale
nonché quella per interruzione della gravidanza devono essere calcolate
utilizzando i seguenti importi.
Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici
agricole a titolo principale: Euro 34,84, corrispondenti al limite minimo di
retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2004 per gli operai agricoli a
tempo indeterminato (v. tab. A allegata alla circolare n. 21 del 3.2.2004),
con riferimento alle nascite avvenute nel 2005 (anche quando il periodo
indennizzabile abbia avuto inizio nel 2004).
Artigiane: Euro 35,57, corrispondenti al limite minimo di
retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2005 per la qualifica di impiegato
dell’artigianato (v. tab A allegata alla circolare n. 21 del 4.2.05), con
riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel
2005.
Commercianti: Euro 31,17, corrispondenti al limite minimo di
retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2005 per la qualifica di impiegato
del commercio (v. tab A allegata alla circolare n. 21 del 4.2.05), con
riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel
2005.
B) IMPORTI DI RIFERIMENTO PER
ALTRE PRESTAZIONI
1) LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DEI LAVORATORI
AUTONOMI DI CUI ALLA LEGGE N. 335/1995 (malattia e maternità).
-
Generalità
A modifica della precedente normativa in materia, l’art.
45 del D.L. 30.9.2003, convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003,
n. 326, ha disposto che, con effetto dal 1 gennaio 2004, l’aliquota
contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui
all’art. 2, comma 26, della legge 8.8.1995, n. 335 che non siano assicurati
ad altre forme obbligatorie è stabilita in misura identica a quella prevista per
la gestione pensionistica dei commercianti.
La norma ha stabilito altresì che, per gli anni
successivi, l’aliquota così determinata venga incrementata dello 0,20% di cui
all’art. 59, comma 15, della legge 27.12.1997, n. 449, fino al raggiungimento
della aliquota di 19 punti percentuali.
Stante
il riferimento alla misura prevista per i commercianti, per l’anno 2005, per
i soggetti di cui trattasi, l’aliquota contributiva dovuta, comprensiva dello
0,50% relativo alla tutela della maternità, all’assegno per il nucleo
familiare e alla tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero, risulta
pari al 18% (3), e, al 19%, per la quota di reddito eccedente il limite di
reddito di cui all’art. 3 ter della legge 14.11.1992, n. 438 (corrispondente
per l’anno 2005 a Euro 38.641,00) (4).
Ciò premesso, poiché per i soggetti di cui trattasi
l’erogazione delle prestazioni è strettamente collegata alla contribuzione
versata, calcolata sul minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3, della
legge 2.8.1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto
conto che, per l’anno 2005 il minimale di reddito suddetto è fissato nella
misura di Euro 13.133,00, su cui si applica la contribuzione del 18%,
l’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi all’anno stesso si
realizza in presenza di un versamento non inferiore a Euro 2.363,94; un
contributo mensile, quindi, è pari a Euro 197,00. (5).
-
Degenza ospedaliera
Come è noto, secondo i criteri vigenti (v. circ. n. 147
del 23.7.2001), l’indennità in questione va calcolata –con percentuali
diverse (8% - 12% - 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici
mesi precedenti il ricovero- sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il
massimale contributivo (intero) di cui all’art. 2, comma 18, della citata
legge 8.8.1995, n. 335, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio l’evento.
Conseguentemente, per le degenze iniziate nell’anno
2005, in cui il massimale contributivo suddetto è risultato pari a Euro
84.049,00, l’indennità sarà calcolata su Euro 230,27 (=Euro 84.049,00
diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:
Euro 18,42, in caso di accrediti contributivi da 3 a 4
mesi;
Euro 27,63, in caso di accrediti contributivi da 5 a 8
mesi;
Euro 36,84, in caso di accrediti contributivi da 9 a 12
mesi.
Si precisa altresì che, per il 2005, il limite di
reddito previsto per poter beneficiare della prestazione, corrisponde a Euro
57.680,70 (= 70% del massimale 2004, pari a Euro 82.401,00).
2) ASSEGNI DI MATERNITA’ CONCESSI DAI COMUNI.
Come reso noto con la circolare n. 32 del 18.2.2004 la
variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, da applicarsi per l’anno 2004 è pari al 2%. Pertanto, gli
importi dell’assegno di maternità del Comune e dei requisiti reddituali di
cui all’art. 74 del D. Lgs. n. 151 del 26.3.2001 valevoli per nascite,
affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2005 al
31.12.2005, sono i seguenti:
-
assegno di maternità (in misura piena) = Euro 1.419,59 (corrispondenti a
Euro 283,92 mensili,arrotondati);
-
indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei
familiari con tre componenti = Euro 29.596,45.
3) ASSEGNI DI MATERNITA’ DELLO STATO CONCESSI DALL’INPS.
L’importo dell’assegno di maternità dello Stato, di cui
all’art. 75 del D. Lgs 151/2001, valevole per le nascite avvenute nel 2005,
per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in
famiglia sia avvenuto nel 2005, è pari a Euro 1.747,82 (misura intera),
tenuto conto che la variazione dell’indice ISTAT da applicarsi per il 2005 è,
come detto al paragrafo precedente, pari al 2%(6).
4)
LIMITI DI REDDITO PER L’INDENNIZZABILITA’ DEL CONGEDO PARENTALE
NEI CASI PREVISTI DALL’ART. 34, COMMA 3, DEL D.LGS. 151/2001
In base al decreto del 20.11.2004 (G.U. n. 289 del
10.12.2004) che stabilisce nella misura dell’ 1,9% la percentuale di
variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire
in via previsionale per l’anno 2005, il valore provvisorio dell’importo annuo
del trattamento minimo pensionistico per il 2005 è pari a Euro 5.460,26.
Tale importo, come è noto, è da prendere a riferimento
ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi previsti dal comma 3
dell’art. 34 del D.Lgs. 151/2001 (v. circolari n. 109/2000, n. 8 del
17.1.2003 e n. 33 del 17.2.2004), nel senso che il genitore che nel 2005
chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui ai
commi 1 e 2 dell’art. 32 del citato decreto, ha diritto alla indennità del
30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo
l’importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2005 il valore
provvisorio di tale importo risulta, pertanto, pari a Euro 13.650,65 ( =
5460,26 x 2,5).
Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del
suddetto importo annuo per il 2005, qualora lo stesso dovesse risultare
diverso da quello provvisorio sopra indicato.
Il
Direttore Generale
Crecco
Note
:
Il minimale di reddito considerato (Euro 13.133,00) è infatti
inferiore al limite di 38.641,00 Euro oltre il quale l’aliquota contributiva
viene elevata al 19%. Il maggiore contributo (19%) eventualmente versato
sulla quota di reddito eccedente il suddetto limite (38.641,00 Euro) è quindi
ininfluente ai fini della individuazione del numero dei contributi mensili
utili per il riconoscimento del diritto alle prestazioni, in quanto, se è
dovuta la maggiore aliquota in questione, ciò significa che è stato ampiamente
superato il minimale di reddito (13.133,00 Euro, come detto) il cui
contributo annuo del 18% (=2.363,94 Euro) già assicura, come detto, la
copertura contributiva per tutti i 12 mesi dell’anno
LL. 1
COMPARTECIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI
RETRIBUZIONI DI RIFERIMENTO APPLICABILI PER L’ANNO 2004
Provincia
|
Retribuzione
|
Provincia
|
Retribuzione
|
Provincia
|
Retribuzione
|
Agrigento
|
51,59
|
Gorizia
|
51,75
|
Ragusa
|
54,78
|
Alessandria
|
55,75
|
Grosseto
|
52,50
|
Ravenna
|
52,58
|
Ancona
|
52,38
|
Imperia
|
50,66
|
Reggio
Calabria
|
48,71
|
Aosta
|
54,91
|
Isernia
|
50,10
|
Reggio
Emilia
|
56,93
|
Arezzo
|
51,01
|
La
Spezia
|
50,15
|
Rieti
|
51,11
|
Ascoli
Piceno
|
50,36
|
L’Aquila
|
51,82
|
Roma
|
50,75
|
Asti
|
53,15
|
Latina
|
50,44
|
Rovigo
|
51,72
|
Avellino
|
50,96
|
Lecce
|
53,68
|
Salerno
|
51,15
|
Bari
|
50,86
|
Lecco
|
55,01
|
Sassari
|
51,59
|
Belluno
|
53,51
|
Livorno
|
51,39
|
Savona
|
50,95
|
Benevento
|
50,78
|
Lodi
|
53,32
|
Siena
|
54,10
|
Bergamo
|
53,27
|
Lucca
|
52,78
|
Siracusa
|
51,58
|
Biella
|
54,43
|
Macerata
|
51,66
|
Sondrio
|
51,65
|
Bologna
|
53,68
|
Mantova
|
55,91
|
Taranto
|
49,03
|
Bolzano
|
52,55
|
Massa
Carrara
|
48,38
|
Teramo
|
49,20
|
Brescia
|
53,89
|
Matera
|
53,37
|
Terni
|
50,02
|
Brindisi
|
50,52
|
Messina
|
50,92
|
Torino
|
55,24
|
Cagliari
|
51,09
|
Milano
|
52,88
|
Trapani
|
51,19
|
Caltanissetta
|
51,18
|
Modena
|
58,03
|
Trento
|
57,94
|
Campobasso
|
48,63
|
Napoli
|
50,45
|
Treviso
|
55,12
|
Caserta
|
48,92
|
Novara
|
54,24
|
Trieste
|
51,40
|
Catania
|
51,38
|
Nuoro
|
55,61
|
Udine
|
50,67
|
Catanzaro
|
52,40
|
Oristano
|
53,24
|
Varese
|
54,89
|
Chieti
|
50,64
|
Padova
|
53,82
|
Venezia
|
53,05
|
Como
|
55,01
|
Palermo
|
51,64
|
Verb.C.
Ossola
|
54,77
|
Cosenza
|
49,87
|
Parma
|
56,08
|
Vercelli
|
54,91
|
Cremona
|
54,87
|
Pavia
|
54,84
|
Verona
|
53,79
|
Crotone
|
46,72
|
Perugia
|
52,84
|
Vibo
Valentia
|
50,06
|
Cuneo
|
53,51
|
Pesaro
Urbino
|
51,48
|
Vicenza
|
53,65
|
Enna
|
51,97
|
Pescara
|
49,65
|
Viterbo
|
51,21
|
Ferrara
|
52,94
|
Piacenza
|
54,01
|
|
|
Firenze
|
52,81
|
Pisa
|
52,30
|
|
|
Foggia
|
55,55
|
Pistoia
|
56,43
|
|
|
Forlì
Rimini
|
54,12
|
Pordenone
|
51,67
|
|
|
Frosinone
|
49,71
|
Potenza
|
47,56
|
|
|
Genova
|
50,64
|
Prato
|
52,53
|
|
|
|