INPDAP
DIREZIONE CENTRALE ENTRATE
UFFICIO I - Gestione del rapporto contributivo e contenzioso
Nota Operativa 14 dicembre 2009 n. 17
Ulteriori precisazioni in merito all’articolo 25 del decreto legislativo n. 151/2001
Si fa seguito alle indicazioni contenute nella nota operativa n. 3 del 21 gennaio 2008, concernente le innovazioni introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), con specifico riferimento all’articolo 2, comma 504, che testualmente detta: ” Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del (…omissis...) testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.”
Quanto premesso, occorre precisare che il diritto all’accredito figurativo di cui al secondo comma dell’articolo 25 in esame, alla luce della disposizione sopra citata e dei più recenti orientamenti della giurisprudenza, con particolare riferimento a quanto argomentato dalla Corte di Cassazione
- Sez. Lavoro nella sentenza n. 7385 del 19/03/2008, deve essere riconosciuto prescindendo dalla collocazione temporale dell’evento e dal fatto che, antecedentemente o successivamente al periodo oggetto di domanda, sia stata svolta attività lavorativa in settori che non prevedevano o non prevedono l’accredito figurativo.
Atteso che uno dei requisiti previsti dall’articolo 25 è il possesso del quinquennio contributivo al momento della domanda di accredito, il dato da innovare rispetto alle direttive già fornite con l’Informativa n. 8/2003 è il computo dei periodi da valutare ai fini dell’accredito. Difatti, in coerenza con l’orientamento assunto circa l’individuazione dei soggetti aventi diritto, anche la determinazione della durata dei periodi da accreditare deve avvenire tenendo presente la durata fissata dal citato articolo 25, comma 2, senza fare alcun riferimento alla normativa vigente al momento dell’evento.
Nello specifico, al fine di riscontrare i ricorrenti quesiti pervenuti a questa Direzione da parte delle Amministrazioni ed Enti iscritti, si chiarisce che il periodo da accreditare in modo figurativo, corrispondente al congedo di maternità (cfr. ex astensione obbligatoria, di cui all’articolo 4 della legge n. 1204/1971 ) è pari in ogni caso a complessivi mesi cinque.
Con l’occasione si segnala che, sulla base dell’interpretazione – da ritenersi ormai consolidata – fornita dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1401/2001, il periodo di astensione “ante partum” va determinato senza includere la data presunta del parto la quale, pur rimanendo oggetto di tutela, costituisce il “dies a quo” per computare a ritroso il periodo in questione. Conseguentemente, nell’ipotesi in cui data presunta e data effettiva coincidano, il periodo complessivo “ordinario” di congedo di maternità è pari a 5 mesi ed un giorno.
Giova, infine, ricordare che, in base a quanto previsto dall’ultimo capoverso del comma 3 dell’articolo 25, la contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento e che la relativa domanda può essere presentata anche in costanza di versamento volontario dei contributi, in qualità di “iscritto assicurato” ad una delle Casse amministrate da questo Istituto.
IL DIRIGENTE GENERALE
(Dr. Stefano Ugo QUARANTA)
(f.to Stefano Quaranta)