ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER
I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Informativa n° 44
Roma, 23/11/2003
AGLI UFFICI
PROVINCIALI E TERRITORIALI
INPDAP e per il
loro tramite:
ALLE
AMMINISTRAZIONI E AGLI ENTI CON
PERSONALE ISCRITTO
ALL’INPDAP
ALL’ AGENZIA DELLE
ENTRATE
LORO SEDI
AGLI ENTI DI
PATRONATO
E p.c.
ALLA DIREZIONE
CENTRALE
PER LA SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
ORGANI COLLEGIALI E AFFARI GENERALI
AI DIRIGENTI
GENERALI
CENTRALI E
COMPARTIMENTALI
AI COORDINATORI
DELLE CONSULENZE
PROFESSIONALI
OGGETTO: Integrazione degli
imponibili per gli anni pregressi. Art.
8 legge finanziaria 2002 – ulteriore proroga dei
termini di versamento.
Ad integrazione delle
direttive già fornite da questa Direzione Centrale con le informative nn.13, 14, 17 e 28, rispettivamente del 21/03/2003,
10/04/2003, 09/05/2003 e 17/07/2003 si partecipa che con D.L
30 settembre 2003, n.269, all’art.34
sono stati disposti nuovi termini per l’integrazione
degli imponibili di cui all’art.8 L.
289/2002 ( legge finanziaria ).
Pertanto, ai sensi di
quanto disposto dagli artt.1 e 2 del D.L.24 giugno 2003, n.143,
convertito in L. 1 agosto 2003, n.212,
i contribuenti che non hanno ancora effettuato alcun
versamento nonché quelli che hanno aderito ad una sola o più definizioni, nel
periodo compreso tra il 17 aprile 2003 ed il 24 giugno 2003,
possono provvedervi ovvero integrare i redditi degli anni
oggetto di sanatoria entro il maggior termine del 16 marzo 2004, sulla base di
una dichiarazione da presentare entro il termine che sarà stabilito con decreto
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Si aggiunge, altresì,
che il suddetto Decreto dovrà stabilire gli ulteriori termini
connessi anche con riferimento agli eventuali pagamenti rateali, ferma restando
la decorrenza degli interessi legali che verranno computati dal 17 ottobre 2003.
IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa Rosalba Amato)
F.to AMATO