ENPALS SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA
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A tutte le Imprese
dello spettacolo
Agli Enti pubblici e privati che esplicano
attività nel campo dello spettacolo
A tutte le società che intrattengono rapporti
economici con sportivi professionisti
operanti nelle
regioni di Umbria e Marche
Alle Sedi Compartimentali e Sezioni
Distaccate
LORO
SEDI
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Ai Servizi ed Uffici della Direzione
Generale
LORO
SEDI
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Circolare n.32
del 17/11/2003
Protocollo n.25/CS
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e,
p.c.
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Al Sig.
Presidente
Ai Sigg. Componenti il Comitato di Vigilanza
per la gestione del Fondo speciale per
calciatori, allenatori di calcio e sportivi
professionisti
Ai Sigg. componenti il Collegio Sindacale
LORO SEDI
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Oggetto:
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Modalità di
recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali sospesi a seguito
dell’evento sismico che ha interessato le Regioni di Marche e Umbria il 26
Settembre 1997. Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3265 del 21 Febbraio 2003.
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Sommario:
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Il recupero dei contributi
sospesi per effetto degli eventi sismici verificatesi nelle Regioni di
Marche ed Umbria avverrà a decorrere dal 1^ Gennaio 2004.
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Premessa
Si
fa seguito alla circolare n. 31 del 13/9/2000 per comunicare che nella G.U. -
Serie generale - n. 49 del 28/02/2003 è stata
pubblicata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3265 del
21 Febbraio 2003, recante “Disposizioni urgenti di protezione civile”, con la
quale, all’art. 1 comma 1, è stato ulteriormente prorogato al 1^ gennaio
2004 il termine per il recupero, da parte dei competenti Enti previdenziali
ed assistenziali, dei contributi non corrisposti per effetto delle
sospensioni disposte dall’ articolo 1 dell’Ordinanza del Ministro
dell’Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 22
dicembre 1997 n. 2728, e dall’art. 2 dell’Ordinanza del Ministero
dell’Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 30
dicembre 1998 n. 2908; termine di recupero già precedentemente prorogato
dall’Ordinanza del Ministero dell’Interno, delegato per il coordinamento
delle protezione civile, del 6 luglio 2000, n. 3064 e dall’Ordinanza del
Ministero dell’Interno del 18 Dicembre 2001 n. 3168, fino al 1^ gennaio 2003.
1 – SOGGETTI BENEFICIARI E TERMINI
DI SOSPENSIONE
L’ordinanza n. 3265 del 21 Febbraio 2003 dispone che “la presente
disposizione si applica a tutti i soggetti residenti, aventi sede operativa
nei comuni interessati dal sisma iniziato il 26 Settembre 1997 nel territorio
delle Regioni di Marche ed Umbria ed ai medesimi soggetti direttamente
interessati dalle ordinanze sindacali di sgombero”.
Per completezza d’informazione si ricorda, che:
- nei
confronti dei soggetti residenti nella regione Umbria: comuni di Assisi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Fossato di
Vico,
Gualdo Tadino, Nocera
Umbra, Preci, Sellano, Spello, Valtopina, Cascia, Monteleone, Norcia, Poggiodomo, Scheggino, Sant’Anatolia di Narco, Vallo
di Nera, Valfabbrica, Cannara,
Bevagna, Campello sul Clitunno, Sigillo, Costacciaro,
Scheggia e Pascelupo, Trevi,
Montefalco, Bastia;
frazioni dei Comuni:
Perugia,
frazioni di Pianello, Castel
d’Arno, Ripa; Gubbio, frazioni di Padule,
Branca, Spada, S.Marco, Torre Calzolari,
Col palombo, Carbonesca; Spoleto, frazioni
di Poreta, S. Giacomo, Bazzano,
Fabbreria, Silvignano, Eggi, Beroide, S.M. in Campis, S.Paolo, Protte, Campo Salese, Azzano, Camporoppolo;
nella regione Marche:
comuni di Camerino, Fabriano, Fiuminata, Pioraco, Sassoferrato, Sefro, Serravalle del Chienti, Visso, Montecavallo, Muccia, Pievetorina, Tagliole, Fiordimonte,
Cessapalombo, Mergo, Castelsantangelo sul Nera, Pievebovigliana,
Camporotondo di Piastrone, Bolognola,
Pergola, Belforte del Chienti,
Serra S.Quirico, Serra Sant’Abbondio,
Piastra, Poggio San Vicino, Castelraimondo, Aquacanina, Cerreto d’Esi, Caldarola, Matelica, Genga, Esanatoglia, Ussita;
frazioni dei Comuni:
Serrapetrona, frazione Borgianello; Ussita,
frazioni di Pieve, Castelfantellino, Vallestretta, Capovallazza, Tempori, Sasso, Sorbo; Cupramontana,
frazione Via Roma; Arcevia, frazione di Colleaprico, Prosano, Loretello, Magnadorsa, S.Pietro; S. Ginesio, frazioni di Morico, Rocca, San Costanzo, Vallato;
-
dei
soggetti gravemente danneggiati residenti in Comuni diversi da quelli
sopraindicati ma comunque rientranti nel territorio danneggiato delle regioni
Marche ed Umbria (ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’ordinanza n. 2694 del
13 Ottobre 1997);
-
dei
soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni di
previdenza ed assistenza sociale che afferiscono in
via esclusiva alle attività svolte nei Comuni sopraindicati (ai sensi
dell’art. 13 comma 2 dell’ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, come
modificato dall’art. 6 comma 1 dell’ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997),
sono sospesi, i pagamenti dei contributi di
previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei
dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del
servizio sanitario nazionale di cui all’art.31
della legge 28 febbraio 1986 n. 41 e successive modificazioni, per i
seguenti periodi:
-
dal 26
settembre 1997 al 31 marzo 1998
per i soggetti residenti nei comuni colpiti
dal sisma (sospensione estesa anche ai contributi relativi al mese
di marzo 1998 aventi scadenza di pagamento il 20 aprile 1998, ai sensi
dell’art. 2 comma 1 dell’Ordinanza 2779/1998);
-
dal 26
settembre 1997 al 30 giugno 1999
per i
soggetti residenti e destinatari dell’ordinanza sindacale di sgombero.
Si ricorda che il beneficio della
sospensione trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori residenti
nelle zone interessate alla sospensione ancorché dipendenti da imprese non
operanti nei territori stessi. La sospensione in tal caso riguarda
esclusivamente la quota contributiva a carico del lavoratore, mentre la quota
a carico del datore di lavoro è dovuta ( vedi
circolare n. 42 del 2 dicembre 1997).
Appare opportuno ricordare che il termine di sospensione del pagamento
dei contributi previdenziali ed assistenziali, sopra
descritto, inizialmente fissato dall’ordinanza 2668/1997, art. 13, per il
periodo dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997, con l’ordinanza 2728/1997,
art. 1, è stato prorogato al 31 marzo 1998, per i soggetti residenti nei Comuni
colpiti dal sisma, ed al 31 dicembre 1998, per i soggetti residenti e
destinatari dell’ordinanza sindacale di sgombero, e con l’ordinanza
2908/1998, art. 2, successivamente prorogato al 30 giugno 1999 esclusivamente
per i soggetti residenti e destinatari dell’ordinanza sindacale di sgombero.
MODALITA’ E TERMINI DI
VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE E NON CORRISPOSTE PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE
L’ordinanza n. 3265 del 21 febbraio 2003 all’art. 1 comma 1 ha
stabilito che il recupero delle somme dovute, non versate per effetto
della sospensione dei pagamenti che ha interessato i periodi dal 26 settembre
1997 al 31 marzo 1998, per i soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma,
e dal 26 settembre 1997 al 30 giugno 1999, per i soggetti residenti e destinatari
dell’ordinanza sindacale di sgombero, decorre dal 1^ gennaio 2004.
La
riscossione avverrà successivamente al 1^ gennaio
2004 mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della
sospensione stessa. Gli importi comunque già
versati alla data di pubblicazione della suddetta ordinanza (28 febbraio
2003) non sono ripetibili. La presente disposizione si applica a tutti i
soggetti residenti, aventi sede operativa nei comuni interessati dal sisma
iniziato il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni di Marche e Umbria
ed ai medesimi soggetti direttamente interessati da ordinanze sindacali di
sgombero.
Il
recupero dei contributi sospesi dovrà pertanto avvenire:
a) per quanto riguarda i soggetti residenti
nei Comuni colpiti dal sisma, in unica soluzione entro il 16 gennaio
2004 oppure in numero di 56 rate
mensili, di cui la prima deve essere versata entro il 16 gennaio 2004 (mesi di sospensione
7x8=56 rate);
b) per
quanto riguarda i soggetti residenti e destinatari dell’ordinanza sindacale
di sgombero, in unica soluzione entro il
16 gennaio 2004 oppure in numero di 176 rate mensili di cui la prima
deve essere versata entro il 16 gennaio
2004 (mesi di sospensione 22x8=176 rate).
Per esplicito richiamo
contenuto nella norma, il versamento delle somme dovute e non corrisposte per
effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni,
interessi o altri oneri accessori e, come già precisato, non si darà luogo a
rimborsi o restituzioni di eventuali somme versate
all’Ente dai datori di lavoro che non si sono avvalsi del beneficio della
sospensione dei termini (art. 13 comma 1, secondo periodo, dell’ordinanza
2668 del 28 settembre 1997).
La
sospensione di cui si tratta esplica i suoi effetti anche sui termini fissati per la
presentazione delle denunce mensili e trimestrali (modd.031/R
e 031/CM).
Nel caso di pagamento in unica soluzione le citate denunce
contributive andranno presentate contestualmente al versamento.
Le imprese che intendono beneficiare
del pagamento rateale, considerato che la norma non
pone particolari condizioni per il beneficio rateale, dovranno inoltrare
apposita richiesta agli Uffici periferici Enpals
territorialmente competenti, allegando le denunce contributive (modelli 031/R
e 031/CM) relative al periodo oggetto della sospensione ed indicando il
numero delle rate mediante le quali verrà estinto il debito contributivo.
Il
tardivo versamento di una rata non comporterà automaticamente la decadenza
del beneficio della rateazione, ma l’applicazione delle somme aggiuntive
dovute in caso di omissione contributiva dalla data
di scadenza della rata fino alla data di effettivo versamento. Peraltro il
perdurare della situazione di insolvenza comporterà,
al termine del periodo previsto per la rateazione, l’emissione di un avviso
bonario ed in caso di ulteriore inadempienza, la successiva iscrizione a
ruolo del debito residuo maggiorato delle somme aggiuntive calcolate fino
alla data di formazione del ruolo.
I
versamenti sia in un’unica soluzione sia in forma rateale dovranno essere effettuati tramite modello F24 compilato come segue:
- codice Ente: indicare il Codice 0001
identificativo dell’Enpals;
- codice Sede, indicare il codice della sede
ENPALS presso la quale è aperta la posizione
contributiva dell’impresa (per l’elenco vedi circ.n.37
del 23/12/1998);
- causale contributi:
indicare il codice “SOLS” se il versamento riguarda contributi sospesi dovuti
al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo oppure il Codice “SOSP” se il
versamento riguarda contributi sospesi dovuti al Fondo pensioni sportivi
professionisti;
- codice posizione
assicurativa: indicare il numero di matricola dell’impresa, comprensiva del
numero dell’attività composta di nove caratteri (si ricorda che la matricola
assegnata dall’Ente, deve essere riportata per intero; ad esempio la
matricola 000123/001 deve essere riportata con gli zeri iniziali; in caso
contrario la matricola potrebbe essere acquisita erroneamente dagli
intermediari alla riscossione, determinando il mancato abbinamento al modello
di denuncia);
- periodo di riferimento da: indicare nella forma
gg/mm/aaaa (es.10/06/2000) il giorno, il mese e l’anno di inizio del periodo di sospensione, quindi 26 settembre
1997;
- periodo di riferimento a:
indicare nella forma gg/mm/aaaa
(es.10/06/2002) il giorno, il mese e l’anno finale
del periodo di sospensione, quindi 31 marzo 1998, per i
soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma, e 30 giugno 1999 per i soggetti
residenti e destinatari dell’ordinanza sindacale di sgombero;
- importi a debito versati: indicare, in euro e
centesimi di euro, l’importo della rata mensile o
del totale da versare, o, nel caso in cui si provveda al pagamento in unica
soluzione;
- importi a credito compensati: non compilare.
Il
datore di lavoro non dovrà compilare né inviare all’Ente il modello
031/RC1.
COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA DI DENUNCIA
a) Modelli
031/R/NORMALI
Dovrà essere compilato un modello 031/R per ogni mese della
sospensione contributiva nel quale era dovuta
contribuzione all’Ente.
Nel quadro B, oltre agli eventuali dati, dovrà essere indicato, nel
campo “codice agevolazione” il codice “9C” per le sospensioni dei
contributi previdenziali ed assistenziali
riguardanti sia la quota a carico del datore di lavoro sia quella a carico
del lavoratore; ovvero il codice “TT” per le sospensioni dei
contributi previdenziali ed assistenziali riguardanti solo la quota a carico
del lavoratore. Il codice sarà seguito dall’importo che l’impresa avrebbe dovuto versare per il mese; in tal modo il saldo
da esporre nel quadro C sarà uguale a zero.
Nello spazio riservato alle ”comunicazioni impresa” indicare gli
estremi della presente circolare.
b) Modelli
031/CM.
Dovranno essere compilati come di consueto, senza alcuna
indicazione nella colonna “Codice Agevolazione” ed inoltrati
all’Ufficio periferico ENPALS territorialmente competente.
Si ricorda che la sospensione dei contributi
previdenziali ed assistenziali in oggetto non è
automatica ma è subordinata all’avvenuta presentazione, entro il termine di
sospensione, di apposita domanda presso la Sede Compartimentale di Roma. Per
quanto superfluo, occorre inoltre ribadire che la
mancata richiesta di sospensione entro il termine suddetto, non comporterà
l’applicazione dei benefici previsti.(vedi Circ.n.31
del 13/9/2000).
Si
ricorda, altresì, che la sospensione riguarda i termini connessi con il
versamento dei contributi di previdenza ed assistenza
riferiti al periodo:
- settembre 1997-marzo 1998 (per le
sospensioni inerenti al periodo dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998);
- settembre 1997-maggio 1999 (per le
sospensioni inerenti al periodo 26 settembre 1997 al 30 giugno 1999).
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