ENPALS  SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA

 

 

 

 

 

A tutte le Imprese dello spettacolo

Agli Enti pubblici e privati che esplicano

   attività nel campo dello spettacolo

A tutte le società che intrattengono rapporti

    economici con sportivi professionisti

 

    operanti nelle regioni di Umbria e Marche

  

Alle Sedi Compartimentali e Sezioni

    Distaccate

LORO SEDI

 

 

 

 

 

Ai Servizi ed Uffici della Direzione Generale

LORO SEDI

 

 

 

Circolare n.32 del 17/11/2003

Protocollo n.25/CS

 

 

e, p.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Sig. Presidente

Ai Sigg. Componenti il Comitato di Vigilanza

    per la gestione del Fondo speciale per

    calciatori, allenatori di calcio e sportivi

    professionisti

Ai Sigg. componenti il Collegio Sindacale

LORO SEDI

 

 

 

Oggetto:

Modalità di recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali sospesi a seguito dell’evento sismico che ha interessato le Regioni di Marche e Umbria il 26 Settembre 1997. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3265 del 21 Febbraio 2003.

 

 

Sommario:

Il recupero dei contributi sospesi per effetto degli eventi sismici verificatesi nelle Regioni di Marche ed Umbria avverrà a decorrere dal 1^ Gennaio 2004.

 

 

Premessa

 

         Si fa seguito alla circolare n. 31 del 13/9/2000 per comunicare che nella G.U. - Serie generale - n. 49 del 28/02/2003 è stata pubblicata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3265 del 21 Febbraio 2003, recante “Disposizioni urgenti di protezione civile”, con la quale, all’art. 1 comma 1, è stato ulteriormente prorogato al 1^ gennaio 2004 il termine per il recupero, da parte dei competenti Enti previdenziali ed assistenziali, dei contributi non corrisposti per effetto delle sospensioni disposte dall’ articolo 1 dell’Ordinanza del Ministro dell’Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 22 dicembre 1997 n. 2728, e dall’art. 2 dell’Ordinanza del Ministero dell’Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 30 dicembre 1998 n. 2908; termine di recupero già precedentemente prorogato dall’Ordinanza del Ministero dell’Interno, delegato per il coordinamento delle protezione civile, del 6 luglio 2000, n. 3064 e dall’Ordinanza del Ministero dell’Interno del 18 Dicembre 2001 n. 3168, fino al 1^ gennaio 2003.

 

                                                                                          

1 – SOGGETTI BENEFICIARI E TERMINI DI SOSPENSIONE

 

         L’ordinanza n. 3265 del 21 Febbraio 2003 dispone che “la presente disposizione si applica a tutti i soggetti residenti, aventi sede operativa nei comuni interessati dal sisma iniziato il 26 Settembre 1997 nel territorio delle Regioni di Marche ed Umbria ed ai medesimi soggetti direttamente interessati dalle ordinanze sindacali di sgombero”.

 

         Per completezza d’informazione si ricorda, che:

 

-  nei confronti dei soggetti residenti nella regione Umbria: comuni di Assisi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Fossato di Vico,    

Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Preci, Sellano, Spello, Valtopina,                                     Cascia, Monteleone, Norcia, Poggiodomo, Scheggino, Sant’Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Valfabbrica, Cannara, Bevagna, Campello sul Clitunno, Sigillo, Costacciaro, Scheggia e Pascelupo, Trevi, Montefalco, Bastia;

 

frazioni dei Comuni:

Perugia, frazioni di Pianello, Castel d’Arno, Ripa; Gubbio, frazioni di Padule, Branca, Spada, S.Marco, Torre Calzolari, Col palombo, Carbonesca; Spoleto, frazioni di Poreta, S. Giacomo, Bazzano, Fabbreria, Silvignano, Eggi, Beroide, S.M. in Campis, S.Paolo, Protte, Campo Salese, Azzano, Camporoppolo;

nella regione Marche: comuni di Camerino, Fabriano, Fiuminata, Pioraco, Sassoferrato, Sefro, Serravalle del Chienti, Visso, Montecavallo, Muccia, Pievetorina, Tagliole, Fiordimonte, Cessapalombo, Mergo, Castelsantangelo sul Nera, Pievebovigliana, Camporotondo di Piastrone, Bolognola, Pergola, Belforte del Chienti, Serra S.Quirico, Serra Sant’Abbondio, Piastra, Poggio San Vicino, Castelraimondo, Aquacanina, Cerreto d’Esi, Caldarola, Matelica, Genga, Esanatoglia, Ussita;

 

frazioni dei Comuni:

Serrapetrona, frazione Borgianello; Ussita, frazioni di Pieve, Castelfantellino, Vallestretta, Capovallazza, Tempori, Sasso, Sorbo; Cupramontana, frazione Via Roma; Arcevia, frazione di Colleaprico, Prosano, Loretello, Magnadorsa, S.Pietro; S. Ginesio, frazioni di Morico, Rocca, San Costanzo, Vallato;

         

-                      dei soggetti gravemente danneggiati residenti in Comuni diversi da quelli sopraindicati ma comunque rientranti nel territorio danneggiato delle regioni Marche ed Umbria (ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’ordinanza n. 2694 del 13 Ottobre 1997);

 

-                      dei soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni di previdenza ed assistenza sociale che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte nei Comuni sopraindicati (ai sensi dell’art. 13 comma 2 dell’ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, come modificato dall’art. 6 comma 1 dell’ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997),

 

sono sospesi, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all’art.31 della legge 28 febbraio 1986 n. 41 e successive modificazioni, per i seguenti periodi:

 

-                      dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998 

per i soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma (sospensione estesa anche ai contributi relativi al mese di marzo 1998 aventi scadenza di pagamento il 20 aprile 1998, ai sensi dell’art. 2 comma 1 dell’Ordinanza 2779/1998);

 

-                      dal 26 settembre 1997 al 30 giugno 1999

per i soggetti residenti e destinatari dell’ordinanza sindacale di sgombero.

 

         Si ricorda che il beneficio della sospensione trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori residenti nelle zone interessate alla sospensione ancorché dipendenti da imprese non operanti nei territori stessi. La sospensione in tal caso riguarda esclusivamente la quota contributiva a carico del lavoratore, mentre la quota a carico del datore di lavoro è dovuta ( vedi circolare n. 42 del 2 dicembre 1997).

 

         Appare opportuno ricordare che il termine di sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, sopra descritto, inizialmente fissato dall’ordinanza 2668/1997, art. 13, per il periodo dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997, con l’ordinanza 2728/1997, art. 1, è stato prorogato al 31 marzo 1998, per i soggetti residenti nei Comuni colpiti dal sisma, ed al 31 dicembre 1998, per i soggetti residenti e destinatari dell’ordinanza sindacale di sgombero, e con l’ordinanza 2908/1998, art. 2, successivamente prorogato al 30 giugno 1999 esclusivamente per i soggetti residenti e destinatari dell’ordinanza sindacale di sgombero.

 

 

MODALITA’ E TERMINI DI VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE E NON CORRISPOSTE PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE

 

         L’ordinanza n. 3265 del 21 febbraio 2003 all’art. 1 comma 1 ha stabilito che il recupero delle somme dovute, non versate per effetto della sospensione dei pagamenti che ha interessato i periodi dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998, per i soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma, e dal 26 settembre 1997 al 30 giugno 1999, per i soggetti residenti e destinatari dell’ordinanza sindacale di sgombero, decorre dal 1^ gennaio 2004.

 

         La riscossione avverrà successivamente al 1^ gennaio 2004 mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa. Gli importi comunque già versati alla data di pubblicazione della suddetta ordinanza (28 febbraio 2003) non sono ripetibili. La presente disposizione si applica a tutti i soggetti residenti, aventi sede operativa nei comuni interessati dal sisma iniziato il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni di Marche e Umbria ed ai medesimi soggetti direttamente interessati da ordinanze sindacali di sgombero.

 

         Il recupero dei contributi sospesi dovrà pertanto avvenire:

 

a) per quanto riguarda i soggetti residenti nei Comuni colpiti dal sisma, in unica soluzione entro il 16 gennaio 2004  oppure in numero di 56 rate mensili, di cui la prima deve essere versata entro il  16 gennaio 2004 (mesi di sospensione 7x8=56 rate);

 

b) per quanto riguarda i soggetti residenti e destinatari dell’ordinanza sindacale di sgombero, in unica soluzione entro il  16 gennaio 2004 oppure in numero di 176 rate mensili di cui la prima deve essere versata entro il  16 gennaio 2004 (mesi di sospensione 22x8=176 rate).

 

                Per esplicito richiamo contenuto nella norma, il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri accessori e, come già precisato, non si darà luogo a rimborsi o restituzioni di eventuali somme versate all’Ente dai datori di lavoro che non si sono avvalsi del beneficio della sospensione dei termini (art. 13 comma 1, secondo periodo, dell’ordinanza 2668 del 28 settembre 1997).

 

         La sospensione di cui si tratta  esplica i suoi effetti anche sui termini fissati per la presentazione delle denunce mensili e trimestrali (modd.031/R e 031/CM).

         Nel caso di pagamento in unica soluzione le citate denunce contributive andranno presentate contestualmente al versamento.

         Le imprese che intendono beneficiare del pagamento rateale, considerato che la norma non pone particolari condizioni per il beneficio rateale, dovranno inoltrare apposita richiesta agli Uffici periferici Enpals territorialmente competenti, allegando le denunce contributive (modelli 031/R e 031/CM) relative al periodo oggetto della sospensione ed indicando il numero delle rate mediante le quali verrà estinto il debito contributivo.

  

         Il tardivo versamento di una rata non comporterà automaticamente la decadenza del beneficio della rateazione, ma l’applicazione delle somme aggiuntive dovute in caso di omissione contributiva dalla data di scadenza della rata fino alla data di effettivo versamento. Peraltro il perdurare della situazione di insolvenza comporterà, al termine del periodo previsto per la rateazione, l’emissione di un avviso bonario ed in caso di ulteriore inadempienza, la successiva iscrizione a ruolo del debito residuo maggiorato delle somme aggiuntive calcolate fino alla data di formazione del ruolo.

 

         I versamenti sia in un’unica soluzione sia in forma rateale dovranno essere effettuati tramite modello F24 compilato come segue:

- codice Ente: indicare il Codice 0001 identificativo dell’Enpals;

- codice Sede, indicare il codice della sede ENPALS presso la quale è aperta la posizione contributiva dell’impresa (per l’elenco vedi circ.n.37 del 23/12/1998);

- causale contributi: indicare il codice “SOLS” se il versamento riguarda contributi sospesi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo oppure il Codice “SOSP” se il versamento riguarda contributi sospesi dovuti al Fondo pensioni sportivi professionisti;

- codice posizione assicurativa: indicare il numero di matricola dell’impresa, comprensiva del numero dell’attività composta di nove caratteri (si ricorda che la matricola assegnata dall’Ente, deve essere riportata per intero; ad esempio la matricola 000123/001 deve essere riportata con gli zeri iniziali; in caso contrario la matricola potrebbe essere acquisita erroneamente dagli intermediari alla riscossione, determinando il mancato abbinamento al modello di denuncia);

- periodo di riferimento da: indicare nella forma gg/mm/aaaa (es.10/06/2000) il giorno, il mese e l’anno di inizio del periodo di sospensione, quindi 26 settembre 1997;

- periodo di riferimento a: indicare nella forma gg/mm/aaaa (es.10/06/2002) il giorno, il mese e l’anno finale del periodo di sospensione, quindi 31 marzo 1998, per i soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma, e 30 giugno 1999 per i soggetti residenti e destinatari dell’ordinanza sindacale di sgombero;

- importi a debito versati: indicare, in euro e centesimi di euro, l’importo della rata mensile o del totale da versare, o, nel caso in cui si provveda al pagamento in unica soluzione;

- importi a credito compensati: non compilare.

 

         Il datore di lavoro non dovrà compilare né inviare all’Ente il modello 031/RC1.      

 

 

COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA DI DENUNCIA

       

a)     Modelli 031/R/NORMALI

 

         Dovrà essere compilato un modello 031/R per ogni mese della sospensione contributiva nel quale era dovuta contribuzione all’Ente.

 

         Nel quadro B, oltre agli eventuali dati, dovrà essere indicato, nel campo “codice agevolazione” il codice “9C” per le sospensioni dei contributi previdenziali ed assistenziali riguardanti sia la quota a carico del datore di lavoro sia quella a carico del lavoratore; ovvero il codice “TT” per le sospensioni dei contributi previdenziali ed assistenziali riguardanti solo la quota a carico del lavoratore. Il codice sarà seguito dall’importo che l’impresa avrebbe dovuto versare per il mese; in tal modo il saldo da esporre nel quadro C sarà uguale a zero.

 

         Nello spazio riservato alle ”comunicazioni impresa” indicare gli estremi della presente circolare.                 

 

b)     Modelli 031/CM.

           

         Dovranno essere compilati come di consueto, senza alcuna indicazione nella colonna “Codice Agevolazione” ed inoltrati all’Ufficio periferico ENPALS territorialmente competente.

 

         Si ricorda che la sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali in oggetto non è automatica ma è subordinata all’avvenuta presentazione, entro il termine di sospensione, di apposita domanda presso la Sede Compartimentale di Roma. Per quanto superfluo, occorre inoltre ribadire che la mancata richiesta di sospensione entro il termine suddetto, non comporterà l’applicazione dei benefici previsti.(vedi Circ.n.31 del 13/9/2000).

 

         Si ricorda, altresì, che la sospensione riguarda i termini connessi con il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza riferiti al periodo:

-      settembre 1997-marzo 1998 (per le sospensioni inerenti al periodo dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998);

-    settembre 1997-maggio 1999 (per le sospensioni inerenti al periodo 26 settembre 1997 al 30 giugno 1999).

 

 

   

  IL DIRETTORE GENERALE

  (Massimo Antichi)

 

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