REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

(SEZIONE QUARTA)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

(Numero 4252/2007)

sul ricorso iscritto al NRG 8978/2001 proposto da Associazione Trasporti (ASSTRA), già federazione Nazionale Trasporti Pubblici Locali (FEDERTRASPORTI), con sede in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 80/A; ACFT S.P.A. gia' Azienda ACTF, Azienda Trasporti Consorziali Bologna (ATC) S.P.A., Consorzio Azienda Trasporti Forli'-CESENA (ATR) S.P.A. Azienda Della Mobilita' (CSTP S.p.A. gia' ATACS), Agenzia Trasporti Autoferrotranviari Comune Di Roma (ATAC) S.p.A., Consorzio Trasporti E Mobilita' (CTM) S.P.A., Azienda Perugina Della Mobilita' (APM) S.P.A., Azienda Per La Mobilita' Nell'area Cosentina (AMACO) S.P.A., Soc. Mobilita' Intercomunale (CONEROBUS) S.P.A. gia' COTRAN, Azienda Mobilita' Trasporti Autofiloviari Bari (AMTAB) S.p.A., Azienda Trasporti Area Fiorentina (ATAF) S.P.A., Azienda Trasporti Consorziali Bologna (ATC) S.P.A., Azienda Napoletana Mobilita' (ANM) S.P.A., Consorzio Trasporti Veneto Orientale (ATVO) S.P.A., Trasporti Riuniti Area Metropolitana Servizi (TRAM) S.P.A., Azienda Municipale Trasporti (AMT) S.p.A., Azienda Pubblici Autoservizi Mantova (APAM) S.P.A., Azienda Torinese Mobilita' E Trasporti (ATM) S.P.A. in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutte rappresentate e difese dall’avvocato Paolo Tesauro ed elettivamente domiciliate presso lo stesso in Roma, Largo Messico, n. 7;

contro

il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, Sez. I-bis, n. 2590/2001 del 29 marzo 2002.

Visto il ricorso in appello;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

visti gli atti tutti della causa;

relatore alla pubblica udienza del 10 luglio 2007 il consigliere Pier Luigi Lodi e uditi, per le parti, l’avvocato Tesauro e l’avvocato dello Stato Tortora;

 

ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO

Con atto notificato il 19 luglio 2001, depositato il successivo 29 agosto, le associazioni e le società indicate in epigrafe, operanti nel settore del trasporto pubblico urbano, hanno proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio n. 2590/2001, che aveva respinto i ricorsi delle medesime intesi all’annullamento del decreto del Ministro della difesa, in data 29 aprile 1997, relativo alla adozione di una tessera personale di riconoscimento per il personale dell’Arma dei carabinieri, attributiva del diritto alla circolazione gratuita sui mezzi urbani, ai sensi del R.D.L. 2 aprile 1925, n. 382.

Il primo giudice aveva ritenuto ancora in vigore l’anzidetta normativa, finalizzata in sostanza a garantire la sicurezza del trasporto, considerando che la sicurezza pubblica costituisce una materia non oggetto di trasferimento agli enti locali, e considerando, altresì, che il vantaggio in tal modo apportato alla attività in parola escluderebbe comunque un aggravio per il bilancio delle aziende esercenti.

Le appellanti contestano tali statuizioni, insistendo in particolare sulla incompatibilità della normativa di cui sopra rispetto al vigente assetto delle competenze nel settore.

Si è costituito il Ministero della difesa deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 10 luglio 2007.

DIRITTO

La Sezione ritiene che l'appello sia infondato.

Come rilevato dal Giudice di primo grado, l'impugnato decreto ministeriale in data 29 aprile 1997, nel determinare le caratteristiche della tessera personale di riconoscimento per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, aveva correttamente stabilito che: “il nuovo documento, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 382, è valido anche agli effetti del libero percorso sulle linee tranviarie ed automobilistiche urbane”.

Va in proposito rammentato che la norma citata ha disposto testualmente quanto segue: “Gli appartenenti all'arma dei carabinieri Reali in divisa o muniti di uno speciale segno di riconoscimento, hanno diritto al libero percorso sulle linee tranviarie ed automobilistiche urbane; gli ufficiali senza limitazione di numero, i sottufficiali ed i militari di truppa, limitatamente a due per ogni vettura, con l'obbligo di prendere posto in piedi, uno per piattaforma”.

Osserva il Collegio che trattasi di disposizioni con ogni evidenza preordinate ad agevolare la presenza di militari dei carabinieri, sui mezzi di trasporto pubblici, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza delle persone, ritenute preminenti dal legislatore dell'epoca ma che, come sembra pacifico, possono considerarsi pienamente giustificate anche nel momento attuale, tenuto conto della particolare vulnerabilità dei mezzi in discorso e dell'allarme sociale causato dal verificarsi di possibili episodi delittuosi in simili contesti.

La circostanza che i gestori del servizio di trasporto possano in tal modo perdere gli introiti derivanti dal pagamento dei biglietti non assume, quindi, rilievo determinante ai fini di inquadrare la fattispecie nella materia dei trasporti pubblici locali, che attualmente risulta attribuita alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni, ed è pertanto sottratta alla competenza statale (ed in ispecie del Ministero della difesa).

Deve, al contrario, prendersi atto della palese finalità della norma, preordinata, come si è già rilevato, a favorire la prevenzione e la repressione dei reati sui mezzi di pubblico trasporto, e la norma stessa appare, pertanto, attinente alla materia della pubblica sicurezza, per la quale la competenza legislativa resta riserva allo Stato.

Tanto premesso deve escludersi che la norma del R.D.L. n. 382/1925 in parola, come sostenuto dalle associazioni e società appellanti, possa ritenersi ormai abrogata per la sopravvenuta attribuzione alle Regioni della competenza legislativa in materia di trasporto, il che avrebbe comportato la conseguente illegittimità del decreto ministeriale impugnato.

Per quanto riguarda specificamente il profilo del danno da “lucro cessante” che per i gestori del servizio deriverebbe dall'applicazione del predetto decreto ministeriale, osserva il Collegio che – secondo le espresse indicazioni della surricordata norma primaria - l'uso gratuito nel mezzo di trasporto da parte dei militari viene disciplinato nelle modalità e limitato quantitativamente in modo tale che, come sottolineato in prime cure, la fruizione agevolata del servizio di trasporto piuttosto che costituire un onere, finisce, in concreto, per andare incontro alle esigenze dei gestori del trasporto per quel che concerne l'apprestamento delle necessarie misure di sicurezza del trasporto stesso.

Ciò posto è opportuno aggiungere che le doglianze prospettate dalle società appellanti, non tenendo adeguatamente conto dell’anzidetto circoscritto ambito applicativo della norma in discorso, sembrano soprattutto protese a paventare la possibilità di abusi da parte di singoli militari che, pur non sussistendone in concreto i presupposti, intendano fruire del trasporto gratuito per finalità esclusivamente attinenti alla propria vita privata; nonché a lamentare l’assenza di istruzioni chiarificatrici da parte degli Organi di comando agli appartenenti all'Arma per la corretta utilizzazione della tessera personale.

Ma, a parte la circostanza che, come è noto, i carabinieri anche al di fuori del servizio sono tenuti a prestare, all'occorrenza, la propria opera per far fronte ad esigenze di soccorso e di sicurezza, deve sottolinearsi che la fruizione gratuita del mezzo pubblico resta comunque riservata alle ipotesi in cui ricorrano le specifiche condizioni dettate dalla normativa primaria, con conseguente applicabilità delle normali sanzioni amministrative in caso di riscontrato abuso (cfr. in via analogica: Cass. Civile, Sez. lavoro, 9 marzo 2006, n. 5134).

Sulla scorta di quanto sopra esposte il decreto ministeriale impugnato risulta esente dalla censure dedotte dalle appellanti ed il ricorso in esame non può, pertanto, trovare accoglimento.

Nella peculiarità delle questioni oggetto di esame il Collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:

-        respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;

-        dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2007, con la partecipazione di:

 

Paolo Salvatore                       - Presidente

Pier Luigi Lodi Rel. Estensore - Consigliere

Bruno Mollica                        - Consigliere

Carlo Deodato                        - Consigliere

Sergio De Felice                     - Consigliere

L'ESTENSORE                                           IL PRESIDENTE  

Pier Luigi Lodi                                           Paolo Salvatore                                               

                               IL SEGRETARIO

                         Rosario Giorgio Carnabuci

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

       li……31/07/2007………...

(art.55, L.27-4-1982, n. 186)

           Il Dirigente

       Dott. Antonio Serrao