Corte di cassazione
Sezione lavoro
Sentenza 28 gennaio
2008, n. 1809
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con sentenza del 4
febbraio 2002 il Tribunale di Brindisi rigettava la domanda
proposta nei confronti dell'Inps da Tommaso B., il quale aveva
richiesto il pagamento dell'indennità di malattia,
relativa al periodo dall'1 al 30 luglio 1994, negatagli in sede
amministrativa, per l'assenza ingiustificata dalla propria
abitazione, al momento della visita domiciliare di controllo
eseguita il 15 luglio 1994.
La decisione, impugnata dal
lavoratore, era confermata dalla Corte di appello di Lecce, con
pronuncia depositata il 22 dicembre 2003.
Riteneva il
giudice del gravame che la circostanza concernente la chiusura
dell'ambulatorio della Usl BR/5 nel giorno successivo alla visita
di controllo, dove l'appellante si era recato per far constatare
il proprio stato di malattia, era del tutto irrilevante al fine
di dimostrare l'urgenza e l'indifferibilità della visita
medica cui si era sottoposto, allorché durante le fasce
orarie di reperibilità si era allontanato da casa nel
giorno del controllo. L'appellante, sottolineava il medesimo
giudice, si era limitato a provare di essere stato visitato dal
medico specialista il 15 luglio 1994, in orario imprecisato,
senza tuttavia chiarire le ragioni di urgenza di tale visita
medica, e perciò non aveva dato alcuna giustificazione
dell'inadempimento all'obbligo di non assentarsi da casa durante
gli orari stabiliti per il controllo da parte dei sanitari
dell'Istituto.
La cassazione della sentenza è ora
domandata dal lavoratore, con ricorso basato su un
motivo.
L'Inps ha depositato procura al difensore.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
L'unico motivo
denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 5, comma
14, l. n. 638 del 1983, nonché vizio di motivazione.
Addebita al giudice di merito di non avere considerato che il
lavoratore, una volta riscontrata da parte del medico incaricato
del controllo l'assenza dall'abitazione durante le c.d. fasce di
reperibilità, aveva il diritto di presentarsi alla
successiva visita di controllo fissata dall'Inps, alla quale
tuttavia il ricorrente non si era potuto sottoporre non per causa
a lui ascrivibile, ma perché gli uffici della Usl di
Mesagne, ove era stato invitato, erano stati chiusi il 16 luglio
1994 per la festa del Santo patrono di quella località.
Erroneamente il giudice del gravame aveva ritenuto ingiustificata
l'assenza dalla propria abitazione allorché si era
presentato il medico di controllo, in quanto il medesimo giudice
non aveva esaminato la documentazione medica allegata dal
lavoratore attestante la malattia da cui questi era affetto
(lombosciatalgia destra da probabile compressione radicolare) e
la necessità oltre che di fisioterapia anche di una
terapia farmacologia.
Il ricorso è fondato soltanto
in parte.
Si deve infatti osservare che perché si
verifichi la decadenza del lavoratore dal diritto all'indennità
di malattia sancita dall'art. 5, comma 14, del d.l. 12 settembre
1983 n. 463, convertito con modificazioni nella l. 11 novembre
1983, n. 638, ma nei limiti risultanti dalla pronuncia della
Corte costituzionale 26 gennaio 1988, n. 78, è sufficiente
l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita
domiciliare.
E proprio con riferimento ad analoghe
fattispecie, in cui il lavoratore aveva dedotto di essersi
allontanato dalla propria abitazione durante le fasce di
reperibilità allo scopo di effettuare una visita medica
presso il proprio medico curante o per seguire un trattamento
terapeutico, si è ritenuto che la sanzione della decadenza
non possa essere comminata solo quando risultino rigorosamente
accertate in sede di merito la indifferibilità della
visita medica o del trattamento terapeutico allegato e la
indispensabilità delle modalità prescelte per
realizzare tale indifferibile esigenza o che quelle modalità
fossero le sole ragionevolmente praticabili (cfr., fra le più
recenti pronunce, Cass. 10 agosto 2004, n. 15446, ed anche Cass.
30 agosto 2006, n. 18718). E si è altresì precisato
che l'accertamento della sussistenza delle situazioni che
giustificano l'allontanamento, coinvolgendo un apprezzamento di
fatto, è riservato al giudice del merito ed è
pertanto insindacabile in sede di legittimità se sorretto
da motivazione congrua e immune da vizi logici.
Nella
specie, la sentenza impugnata ha sottolineato l'insufficienza
della prova addotta dall'odierno ricorrente per giustificare
l'assenza dalla propria abitazione alla visita di controllo, in
quanto costui aveva soltanto dimostrato "di essere stato
visitato dal medico specialista il 15 luglio 1994, in orario per
altro imprecisato, senza che siano state assolutamente chiarite
le ragioni d'urgenza e di indifferibilità di tale visita",
ed il ricorrente, a fronte di questa statuizione, si è
limitato a contrapporre inammissibilmente la propria valutazione
di impellenza della visita medica specialistica a cui si era
sottoposto, senza spiegare quali gli errori compiuti dal giudice
del merito nell'esaminare il certificato medico rilasciato dal
dr. De Stradis (il sanitario che l'aveva visitato in quella
occasione), nel quale tuttavia non è indicata, in base
alla trascrizione fattane nel presente ricorso, alcuna
urgenza.
Né ad escludere la decadenza dal diritto
alla richiesta indennità di malattia, prevista dal citato
l'art. 5, comma 14, per i primi dieci giorni di malattia, può
valere la visita ambulatoriale presso la Usl BR/5, a cui ha il
ricorrente avrebbe dovuto sottoporsi il giorno successivo a
quello del controllo non effettuato il 15 luglio 1994, secondo
l'avviso lasciato dal medico di controllo una volta constatata
l'assenza del lavoratore dal proprio domicilio ed in base
all'art. 5 d.m. 15 luglio 1986, dato che quella visita
ambulatoriale, secondo la lettera della disposizione di legge
risultante dalla pronuncia n. 78 del 1988 della Corte
costituzionale, vale unicamente ad impedire la protrazione degli
effetti della sanzione di decadenza per il periodo successivo ai
suddetti primi dieci giorni (Cass. 23 marzo 1996, n. 2531). Si è
infatti evidenziato (cfr. in motivazione la sentenza ora citata)
che l'osservanza dell'onere posto a carico del lavoratore - di
rendersi reperibile presso la propria abitazione durante le fasce
di reperibilità, salva la ricorrenza del giustificato
motivo di assenza - non è suscettibile di una forma
equipollente di controllo, anche perché, se ciò si
ammettesse, verrebbe richiamato in vita il precedente sistema
(che era stato ripudiato a causa dell'inadeguatezza
dell'accertamento dell'effettivo stato di malattia del lavoratore
e dell'insufficiente tutela che riceveva la posizione
dell'Istituto previdenziale), e che l'interpretazione letterale
della suddetta disposizione di legge, corrispondente alla sua
ratio, riceve conferma dalla richiamata sentenza n. 78 del 26
gennaio 1988, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale della disposizione stessa
nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di
controllo prima della decadenza da qualsiasi trattamento
economico di malattia nella misura della metà per
l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni.
Dovendo
l'impugnazione ritenersi proposta anche per la perdita del
residuo trattamento economico nella misura di legge per i giorni
successivi all'inosservanza all'onere di reperibilità e
per tutta la durata della malattia, la sentenza impugnata che non
ha tenuto conto della impossibilità dedotta dal ricorrente
di sottoporsi alla visita ambulatoriale il giorno successivo alla
visita di controllo non eseguita, deve essere annullata, con
rinvio ad altro giudice di appello, designato come in
dispositivo, il quale provvederà al riesame della causa su
tale punto.
Al giudice di rinvio va demandato anche il
regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie
il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata in
relazione alla censura accolta e rinvia anche per le spese del
presente giudizio, alla Corte di appello di Bari.
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