SENT.
38/2011
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER LE MARCHE
nella persona del
Giudice Unico nella materia pensionistica, Cons. Giuseppe De Rosa ha
pronunciato, nella pubblica udienza dell’
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21097/PM
del Registro di Segreteria, presentato il
- A. P., nato a
omissis;
- B. G., nato a
omissis;
- B. Q., nato a
omissis;
- B. M., nato a
omissis;
- B. E., nato a
omissis,
tutti elettivamente domiciliati in
Potenza, in Viale Marconi n. 219 presso lo Studio dell’Avvocato Antonio Salvia
dal quale sono rappresentati e difesi.
Nei confronti del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Difesa, per il
riconoscimento del diritto alla riliquidazione dell’assegno di cura, con
applicazione del meccanismo legale di perequazione delle pensioni.
UDITO, nella pubblica udienza del
giorno
VISTI gli altri atti e documenti
tutti di causa.
FATTO
Con il ricorso all’esame i
ricorrenti - tutti in godimento di
pensione privilegiata tabellare, liquidata in date diverse con annesso assegno
di cura ai sensi dell’articolo 108 del d.P.R. n. 1092 del 1973 - lamentavano il mancato adeguamento
dell’assegno di cura precitato, rimasto fermo nella misura attribuita a quanto
sancito nel provvedimento normativo dell’anno 1973.
Risulta dagli atti che specifiche
istanze a tal riguardo venivano presentate dagli interessati nella sede
amministrativa nonché ivi venivano espressamente rigettate dall’Amministrazione
dell’Economia e delle Finanze, sull’affermazione dell’insussistenza di norme
successive all’articolo 108 del d.P.R. n. 1092 del 1973 prevendenti la
rivalutazione dell’assegno.
Nella sede giurisdizionale,
sostenendosi che con la previsione dell’assegno di cura il legislatore si era
preoccupato di tutelare i titolari di pensione privilegiata affetti da
patologie di natura tubercolare (“poiché
le stesse richiedenti costose cure”), i ricorrenti sostanzialmente
argomentavano che:
- l’infermità
tubercolare non poteva considerarsi mai guarita, ciò presupponendo
l’effettuazione di cure a vita;
- nel corso degli
anni il legislatore aveva previsto l’adeguamento automatico degli altri assegni
accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie;
- solo l’assegno di
cura, inspiegabilmente, non risultava da oltre un quarantennio più perequato,
avendo pertanto perso la funzione per la quale veniva attribuito;
-
- l’omesso
adeguamento automatico dell’assegno confliggeva: con l’articolo 32 Cost., tutelante
il diritto alla salute “come diritto
fondamentale dell’individuo e interesse della collettività”; con l’articolo
2 Cost., per mancato rispetto del dovere di solidarietà; con l’articolo 3
Cost., per ingiustificato trattamento deteriore di un soggetto (titolare dell’assegno di cura) rispetto
ad altro titolare di pensione (perequata).
Nel gravame si affermava quindi che
l’omessa previsione da parte del legislatore dell’adeguamento dell’assegno di
cura, secondo gli indici Istat, si poneva in contrasto con la ratio dell’istituto, dal momento che il
beneficio veniva istituito con la precisa finalità di riconoscere, alle persone
affetta da una grave patologia, un’integrazione della pensione, per far fronte
ai costi per la cura della stessa.
Il ricorso concludeva:
- in via
principale, con la richiesta del riconoscimento del diritto alla riliquidazione
dell’assegno di cura, nella misura risultante dall’applicazione del meccanismo
legale di perequazione automatica previsto per le pensioni; con conseguente
condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme differenziali spettanti
dalla data di decorrenza delle pensioni privilegiate, oltre ad interessi legali
e rivalutazione monetaria;
- in via
subordinata, ove ritenuto non sussistente nell’ordinamento alcuna norma di
tutela per i ricorrenti, per la sollevazione della questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 108 del d.P.R. n. 1092 del 1973 nella parte in cui
non prevedente un meccanismo di rivalutazione del beneficio secondo gli indici
Istat, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 32 Cost. .
Il tutto con vittoria delle spese
del giudizio da liquidarsi in favore del procuratore anticipatario.
Con memoria depositata il
L’Amministrazione della Difesa, nel
sottolineare che non risultava intervenuta alcuna specifica disposizione di
rivisitazione al riguardo, concludeva per il rigetto del ricorso, in ogni caso
con salvezza degli effetti della prescrizione quinquennale ex articolo 2 del regio decreto n. 295 del 1939, come sostituito
dall’articolo 2 della legge n. 428 del 1985.
Con memorie depositate il
Al riguardo, richiamando
giurisprudenza asserita alla medesima favorevole (rif.: Corte dei conti Sezione Lombardia nn. 405 e 533 del 2008, n. 195
del 2009 nonché nn. 384 e 548 del 2010),
Nell’udienza dell’
DIRITTO
1. La questione di merito ad oggetto del
giudizio concerne il mancato adeguamento automatico dell’assegno di cura
annesso ai trattamenti privilegiati tabellari in godimento ai ricorrenti.
Si richiama al riguardo che il precitato
assegno:
- veniva istituto dalla legge n. 306 del 1951 (Disposizioni a favore dei titolari di pensione privilegiata ordinaria),
il cui articolo 5 prevedeva: “A favore
dei titolari di pensione o assegni privilegiati ordinari per infermità tubercolare
o di sospetta natura tubercolare che non abbiano assegno di superinvalidità, è
concesso un assegno di cura, non riversibile, nella misura di annue lire 84.000
se si tratta di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla
quarta e di annue lire 40.000 se si tratta di infermità ascrivibile alle
categorie dalla sesta alla ottava della tabella A annessa alla legge
- veniva ridisciplinato dall’articolo 5 della legge n. 488 del 1965 (Provvidenze per gli invalidi di servizio e
per i loro congiunti), sostituente l’articolo 5 della legge n. 306 del 1951
nei seguenti termini: “
- da ultimo veniva riguardato dall’articolo 108 del d.P.R. n. 1092 del
2. Tanto premesso, va fondamentalmente
rilevato che la prestazione “pensionistica” può essere automaticamente
rivalutata solo allorquando espressamente previsto dalla legge.
Tale affermazione
discende dalla disamina della variegata disciplina concernente i diversi
ordinamenti pensionistici, dalla quale con chiarezza emerge che:
- i trattamenti pensionistici normali e quelli privilegiati ordinari
statali (non tabellari) venivano
assoggettati a rivalutazione automatica ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1 della legge n. 177 del 1976;
- le pensioni privilegiate tabellari venivano assoggettate a
rivalutazione automatica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 della
legge n. 9 del 1980;
- la legge n. 9 del 1980 operava un adeguamento, oltre che degli importi
base dei trattamenti privilegiati, degli assegni accessori correlati ai
medesimi - segnatamente: l’assegno di
superinvalidà, l’indennità di assistenza e di accompagnamento, l’assegno rinnovabile,
l’assegno di cumulo dovuto agli invalidi di prima categoria per coesistenza di
infermità o mutilazioni dipendenti da causa di servizio, l’analogo emolumento
previsto per categorie inferiori alla prima, l’assegno di incollocabilità,
l’aumento di integrazione per gli invalidi di prima categoria - tuttavia non includendo l’assegno di cura;
- solo taluni assegni accessori collegati alle pensioni privilegiate di
prima categoria, venivano “agganciati” (con
aliquota del 60%) alla rivalutazione (non
automatica) dei pari assegni previsti nell’ambito dell’ordinamento
pensionistico di guerra, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 della legge
n. 111 del 1984;
- i trattamenti pensionistici di guerra e taluni relativi specificati
assegni venivano assoggettati ad adeguamento automatico con legge n. 656 del
1986 e successive modificazioni e integrazioni;
- solo taluni assegni connessi ai trattamenti privilegiati dei “grandi
invalidi per servizio” (categoria
istituita dall’articolo 7 della legge n. 9 del 1980), venivano “agganciati”
(con l’aliquota del 100%), alla
rivalutazione (non automatica) degli
assegni accessori previsti dalla disciplina pensionistica di guerra, ai sensi e
per gli effetti della legge n. 13 del 1987;
- solo taluni assegni connessi ai trattamenti privilegiati dei grandi
invalidi per servizio, venivano “agganciati” all’adeguamento automatico già
previsto per i pari assegni accessori previsti dalla disciplina pensionistica
di guerra, ai sensi e per gli effetti della legge n. 342 del 1989 (articolo 1);
- l’adeguamento automatico delle pensioni “contributive” statali,
originariamente previsto dalla legge n. 177 del 1976, veniva nel corso tempo
ridisciplinato dalle leggi omogeneizzanti la perequazione automatica delle
pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme di previdenza
sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima (articolo 21 della legge n. 730 del 1983; articolo 11 del decreto
legislativo n. 503 del 1992, articolo 14 della legge n. 724 del 1994, articolo
59, comma 13 della legge n. 449 del 1997, articolo 34, comma 1, della legge n.
448 del 1998, articolo 69, comma 2, della legge n. 388 del 2000).
3. Alla luce del dato normativo esposto al
capo 2. che precede - evidenziante che l’assegno di cura non solo
non è stato mai assoggettato ad adeguamento automatico, ma altresì che il
medesimo non è stato più adeguato da lungo tempo - occorre pregiudizialmente valutare, nei
limiti da questo Giudice sindacabili, le questioni di legittimità
costituzionale dell’articolo 108 del d.P.R. n. 1092 del 1973 (prospettate dalla difesa del ricorrente)
concernenti il presunto contrasto con gli articoli 2, 3 e 32 Cost., per mancata
previsione dell’adeguamento automatico dell’assegno in argomento.
Al riguardo, va innanzitutto osservato che
nessuna rilevanza, al fine dello specifico giudizio, assumono le questioni
all’esame posto che, ad avviso di questo Giudice, le medesime - riferite dalla parte ricorrente
all’articolo 108 del d.P.R. n. 1092 del 1973 (peraltro statuente una parziale rivalutazione dell’assegno nei
confronti di taluni pensionati) - si
sarebbero dovute proporre con riferimento alla normativa prevedente
l’adeguamento automatico degli assegni annessi ai trattamenti privilegiati, ma
non dell’assegno di cura, allorché tale automatismo veniva introdotto nello
specifico ordinamento pensionistico (cfr.
supra, capo 2.).
Non di meno, anche laddove fossero state correttamente
proposte, sempre ad avviso di questo Giudicante:
- manifestamente infondata si sarebbe appalesata la questione ex articolo 3 Cost., ratione materiae, in considerazione
della natura indennitaria del trattamento di privilegio (cui accede l’assegno di cura, quale emolumento accessorio eventuale del
medesimo), nonché in ragione della non equiparabilità degli istituti
afferenti ai diversi ordinamenti pensionistici; nel merito, non sussisterebbe
possibilità di equiparazione alcuna tra i soggetti beneficiari di trattamento
privilegiato (prescindente da ogni
requisito contributivo, sia se “tabellare” o meno) e quelli beneficiari di
pensione “contributiva” (trattamento liquidabile solo ove assolto un
predeterminato obbligo di contribuzione definito dalla legge); tanto
andrebbe altresì affermato nell’ipotesi di censura della disparità di
trattamento eventualmente riferibile alla posizione dei pensionati di cui
all’ordinamento dell’assicurazione generale obbligatoria (INPS), atteso che anche la liquidazione delle indennità per
malattia tubercolare (ivi previste)
necessariamente poggia sul presupposto della sussistenza di periodi di
contribuzione previdenziale, presupposto come chiarito del tutto mancante nella
prospettiva della concessione dei trattamenti di privilegio previsti dal d.P.R.
n. 1092 del 1973;
- manifestamente infondata si sarebbe configurata la questione ex articolo 2 Cost. (dettante al legislatore il dovere
inderogabile di solidarietà politica, economica e sociale), atteso che
violazioni della specie (rilevate in
fattispecie di mancata estensione di interventi tesi a favorire l’assistenza
del disabile in ambito familiare e la continuità nelle cure e nell’assistenza,
al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica del medesimo)
risultano sancite con riferimento a situazioni di grave disabilità (cfr., tra le altre, Corte Cost.
- irrilevante si sarebbe configurata anche per altro verso la questione
prospettata ex articolo 32 Cost. (tutelante la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività e disponente la gratuità
delle cure agli indigenti), posto che i principi ivi accolti esulerebbero
ormai dall’ambito della materia pensionistica, avendo i medesimi trovato
fondamentale attuazione legislativa, dall’anno 1978, nell’ordinamento
concernente il Sistema sanitario nazionale;
- neppure residuerebbero spazi per la prospettazione di aggiuntive
ipotesi di incostituzionalità del dato normativo concernente l’insussistenza di
norme prevedenti l’adeguamento automatico dell’assegno di cura, posto che deve
ritenersi devoluta alla discrezionalità del legislatore (anche) il bilanciamento economico del complessivo trattamento di
privilegio (importo base e assegni
accessori) - trattamento di natura “indennitaria”, attribuito al dipendente
leso nella propria integrità psico-fisica a causa di eventi di servizio - e che al riguardo non irrazionale ab origine si configurerebbe
l’assoggettamento ad adeguamento automatico dei trattamenti base e di taluni,
tassativi, assegni accessori concessi per le invalidità più gravi e ciò tenuto
altresì conto (con riferimento alle
finalità connesse all’assegno di cura dalla disciplina pensionistica degli anni
dal 1951 al 1973) dell’evoluzione successivamente intervenuta nella materia
“sanitaria” (risultando fondamentalmente sancite, in tutti gli ordinamenti regionali
nonché in quelli autonomistici regionali e provinciali, la gratuità sia dei
ricoveri sia dei farmaci necessari per la cura (anche) delle patologie di
natura tubercolare).
4. Previa dichiarazione dell’irrilevanza
e/o della manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionali
prospettate dalla parte ricorrente, il gravame all’esame deve essere rigettato
sulla constatazione dell’insussistenza di norme prevedenti l’adeguamento
automatico dell’assegno di cura ex
articolo 108 del d.P.R. n. 1092 del 1973.
5. In considerazione della giurisprudenza
non univoca alla base del ricorso (cfr.
quanto riportato in FATTO) si dispone l’integrale compensazione delle spese
di giudizio tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 92, comma 2,
del codice di procedura civile.
PER QUESTI MOTIVI
Spese compensate.
Così deciso ad Ancona, nella Camera
di Consiglio del giorno
|
IL GIUDICE UNICO |
|
f.to (Dott. Giuseppe DE ROSA) |
PUBBLICATA IL
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
f.to (Dott.ssa Carmela TUDINO)
DECRETO
Il Giudice unico nella materia pensionistica, ravvisati gli estremi per
l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma
3 di detto articolo 52, nei confronti di parte ricorrente.
Ancona,
|
IL GIUDICE UNICO |
|
f.to (Dott. Giuseppe DE ROSA) |
In esecuzione del provvedimento del Giudice unico delle Pensioni ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
f.to (Dott.ssa Carmela TUDINO)