Lavoratori prossimi alla pensione e incentivazione all'esodo
(Giovanni Dami)
Riferimenti normativi - Art. 4, commi
da 1 a 7ter, legge 28.6.2012 n. 92 - Legge 17.12.2012 n. 221 - Inps,
Circolare 1.8.2013 n. 119 - Inps, Messaggio 12.8.2013 n. 12997 -
Ministero del Lavoro, Circolari 19.6.2013 n. 24 e 25.7.2013 n. 33
Premessa
Con la pubblicazione della legge 221 del 17.12.2012, nell'ambito di una
serie di riforme riguardanti il mercato del lavoro, il Legislatore ha
dato facoltà alle aziende in eccedenza di personale di incentivare
l'esodo al pensionamento dei propri dipendenti.
L'Inps, nel recepire la norma ha pubblicato la circolare numero n.
119/2013 contenente le indicazioni operative per l'apertura delle
procedure.
In buona sostanza si tratta di una sorta di prepensionamento regolato da condizioni particolari.
Quella principale riguarda direttamente il datore di lavoro che
finanzia l'intera operazione sostenendo il carico dell'incentivo pagato
dall'Inps al lavoratore oltre alla costo della contribuzione
figurativa.
Tale situazione non ne rende certo appetibile l'utilizzo da parte delle
aziende che si trovano a sostenere tutto il costo dell'operazione che,
in buona sostanza consiste nell'anticipare al lavoratore l'importo
della pensione che sarà erogata alla naturale scadenza dall'Istituto
oltre a garantire il pagamento della contribuzione figurativa nel
periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro
e la decorrenza della pensione ordinaria.
Vediamo a grandi linee le altre peculiarità della nuova norma anche
sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Inps con la circolare Inps
119/2013.
Beneficiari
L'oggetto dell'intervento é rivolto alle aziende appartenenti a
qualsiasi settore di attività che occupino mediamente più di 15
dipendenti - media calcolata prendendo a riferimento la forza aziendale
del semestre precedente la data di stipula dell'accordo sindacale - e
che si trovano nella condizione di dover effettuare riduzioni di
personale. Le relative procedure, concordate obbligatoriamente con le
organizzazioni sindacali, riguardano i dipendenti più prossimi al
pensionamento.
La medesima prestazione potrà essere oggetto di accordi sindacali su
procedure ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991.
La prestazione
Ai lavoratori che entrano a far parte della procedura di riduzione del
personale (previa conferma di tutti i requisiti necessari) viene
erogata una prestazione di importo uguale al trattamento che sarebbe
spettato in base alle norme vigenti con il riconoscimento della
contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi di accesso
alla pensione.
(Misura) - L'importo della
prestazione concessa al lavoratore é determinata computando tutta la
contribuzione utile alla data di cessazione del rapporto di lavoro
escludendo la contribuzione figurativa accreditata dalla data delle
dimissioni alla data di decorrenza della pensione ordinaria.
Appare chiaro che tale contribuzione sarà considerata in sede di
concessione della pensione spettante al termine della procedura.
Per contro sono invece riconosciuti tutti quei contributi derivanti da
specifiche disposizioni di legge che ne prevedono la maggiorazione come
ad esempio i benefici per i lavoratori esposti alle fibre di amianto o
i lavoratori dipendenti con riconoscimento della invalidità superiore
al 74%.
Sulla prestazione non sono attribuiti gli aumenti periodici degli
importi dovuti a titolo di perequazione automatica e non potranno
essere concessi i trattamenti di famiglia (Assegno al nucleo familiare).
Dall’importo della prestazione non potranno essere detratte quote a
titolo di riscatto, ricongiunzione, cessione del quinto dello
stipendio, mutui, ecc…).
In caso di decesso del beneficiario i superstiti potranno avanzare
domanda di pensione indiretta secondo la normativa vigente. Il
trattamento di pensione verrà calcolato utilizzando l’intera
contribuzione versata ivi compresa quella figurativa già accreditata al
decesso e relativa al procedimento di incentivo all’esodo
Sulla prestazione non sono attribuiti gli aumenti periodici degli
importi dovuti a titolo di perequazione automatica e non potranno
essere concessi i trattamenti di famiglia (Assegno al nucleo familiare).
Dall’importo della prestazione non potranno essere detratte quote a
titolo di riscatto, ricongiunzione, cessione del quinto dello
stipendio, mutui, ecc…).
In caso di decesso del beneficiario i superstiti potranno avanzare
domanda di pensione indiretta secondo la normativa vigente. Il
trattamento di pensione verrà calcolato utilizzando l’intera
contribuzione versata ivi compresa quella figurativa già accreditata al
decesso e relativa al procedimento di incentivo all’esodo.
(Durata) - Successivamente
all'accoglimento della domanda l'Inps, con apposita comunicazione,
fornirà al beneficiario le informazioni relative al pagamento e alla
scadenza della prestazione medesima.
Nel merito si ricorda che la prestazione non si trasforma
automaticamente nel trattamento di pensione spettante in base al
raggiungimento dei requisiti. Per questi motivi il beneficiario dovrà
presentare la domanda di pensione ordinaria entro il mese di scadenza
della prestazione.
(Riduzioni) - La misura della
prestazione segue il principio introdotto dalla legge 214/2011 relativo
alla riduzione dell'importo in percentuale per coloro che accedono al
trattamento avendo maturato una età anagrafica inferiore a 62 anni.
Nel merito si consideri che:
- Se il lavoratore, alla data di decorrenza del trattamento di pensione
ordinario (al termine della procedura) matura il requisito anagrafico
in precedenza indicato la riduzione in percentuale viene meno;
- Analoga situazione di cui al punto precedente viene riservata al
lavoratore che maturi entro il 31.12.2017 l'anzianità prevista per il
diritto a pensione. In questo caso si chiede che la stessa derivi solo
ed esclusivamente da effettiva prestazione lavorativa e da
contribuzione figurativa accreditata a titolo di astensione per
infortunio sul lavoro, astensione obbligatoria per maternità, malattia
e cassa integrazione guadagni ordinaria.
La contribuzione figurativa accreditata in seguito alla risoluzione del
rapporto di lavoro e necessaria per accedere alla prestazione non viene
considerata nel computo totale al fine di evitare la riduzione in
percentuale di cui alla legge 214/2011.
(Cumulo) -
La prestazione è totalmente cumulabile con i redditi derivanti da
qualsiasi tipo di attività lavorativa in quanto la norma istitutiva non
contiene particolari disposizioni in tal senso.
(Regime tributario)
Il regime tributario applicabile alla fattispecie é quello ordinario.
Possono essere corrisposte le detrazioni IRPEF spettanti ai sensi di legge dietro presentazione di specifica dichiarazione.
La contribuzione da accreditare a carico del datore di lavoro - Così
come indicato nella norma, il datore di lavoro é tenuto al versamento
della contribuzione figurativa per la copertura del periodo di
percezione della prestazione.
Ne consegue che, ai fini della determinazione dell'importo della
prestazione il valore dei contributi figurativi corrisposti avrà un
peso proporzionato alla retribuzione di riferimento utilizzata per il
calcolo.
Esclusioni
La prestazione viene erogata ai lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato che matureranno i requisiti minimi per il diritto a
pensione entro il periodo massimo di 48 mesi dall'inizio della
procedura.
La domanda non può essere accolta dall'Inps nel caso in cui il
richiedente sia titolare di pensione di invalidità o assegno ordinario
di invalidità.
L'esclusione dal diritto opera anche nei confronti dell'AspI
(assicurazione sociale per l'impiego) poiché la prestazione deve
intendersi alternativa ad essa in virtù del fatto che la contribuzione
per il finanziamento dell'AspI è dovuta nei casi di interruzione del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato per cause diverse dalle
dimissioni (art. 2 c. 31 legge 92/2012).
Lavoratore - I requisiti
Al fine di poter accedere alla procedura il lavoratore dovrà
perfezionare i requisiti minimi di accesso a pensionamento secondo la
normativa vigente (c.d. Riforma Fornero). Tra la contribuzione utile
per il diritto si devono considerare anche i periodi di lavoro svolti
all'estero in Paesi dove é applicabile la regolamentazione comunitaria
in materia di sicurezza sociale e in Paesi legati all'Italia da
convezioni bilaterali in materia di sicurezza sociale.
Datore di lavoro - La procedura
Per l'avvio della procedura il datore di lavoro dovrà presentare
all'Inps l'accordo sindacale sottoscritto che individui il numero del
personale dipendente in eccedenza.
Conseguentemente l'Inps rilascerà le relative credenziali di accesso al
sistema informatico per gestire le varie fasi della procedura (PIN).
Si consideri che, in ogni caso, le procedure sopra richiamate (accordi
aziendali finalizzati all'esodo volontario e procedure di mobilità)
devono concludersi con uno specifico accordo con le OO.SS. dalla
quale risulti una situazione di eccedenza del personale con
l'indicazione del numero di unità lavorative ed il termine di
conclusione del programma finalizzato all'esodo.
L'Inps effettuerà tutte le verifiche per accertare la presenza dei
requisiti necessari e autorizzerà le domande che risulteranno in
regola. La procedura sarà diversa nel caso in cui la richiesta di
intervento derivi da accordi stipulati ai sensi della legge 223/1991
(mobilità in seguito alla riduzione dei livelli occupazionali).
La procedura non potrà essere aperta per lavoratori iscritti alle
gestioni Ex Inpadp e Ex Enpals. Per questi casi l'Inps si riserva di
fornire chiarimenti con successive indicazioni.
Garanzie
Così come riportato nel disposto normativo, la fase preparatoria
dell'avvio di procedura prevede che il datore di lavoro rilasci
adeguate garanzie per il pagamento della provvista finanziaria a
copertura dell'operazione.
La garanzia viene indicata nel rilascio di una fideiussione a copertura degli obblighi assunti.
Il datore di lavoro, impegnandosi formalmente nell'avvio della
procedura con le garanzie già descritte si impegna anche alla
variazione dell'importo della fideiussione nel caso si accenda un
contenzioso per cause non dipendenti dall'Istituto a copertura delle
eventuali spese sostenute a tale titolo.
Tale garanzia viene meno e non é richiesta nel caso in cui il datore di
lavoro decida di effettuare il versamento della provvista in unica
soluzione.
Aziende - Procedura telematica
Ai punti 14.1e 15 della circolare si illustra la procedura che le
aziende devono osservare in seguito alla modalità di composizione del
flusso Uniemens (dopo l'accoglimento della fideiussione) oltre alle
istruzioni necessarie per il conguaglio della tassa di ingresso per
mobilità.
Corre l'obbligo di scrivere alcune brevi considerazioni in merito alla
prestazione erogata dall'Inps al lavoratore fino alla data di
decorrenza del trattamento ordinario di pensione.
Da molti anni la struttura degli ammortizzatori sociali grava sui costi della fiscalità generale ovvero sulla collettività.
Tali costi non sono sempre erogati dall'Inps ma, in casi particolari
vengono erogati dalle Amministrazioni locali, provinciali o regionali.
Con l'introduzione della "Prestazione a favore dei lavoratori prossimi
al pensionamento" contenuta nella legge 98/2012 lo Stato, di fatto,
scarica sulle aziende un costo generalmente imputabile alla fiscalità
generale evitando così di ricorrere all'utilizzo di strumenti
tradizionali come avviene in altre situazioni.