INPS
Direzione
Centrale
delle Prestazioni
|
Ai |
Dirigenti
centrali e periferici |
|
Ai |
Direttori
delle Agenzie |
|
Ai |
Coordinatori
generali, centrali e |
Roma, 10 Marzo 2004 |
|
periferici dei Rami professionali |
|
Al |
Coordinatore generale
Medico legale e |
|
|
Dirigenti
Medici |
|
|
|
Circolare n. 45 |
|
e, per conoscenza, |
|
|
|
|
Al |
Presidente |
|
Al |
Vice
Commissario Straordinario |
|
Al |
Presidente
e ai Membri del Consiglio |
|
|
di Indirizzo e Vigilanza |
|
Al |
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
|
Al |
Magistrato
della Corte dei Conti delegato |
|
|
all’esercizio del controllo |
|
Ai |
Presidenti
dei Comitati amministratori |
|
|
di fondi, gestioni e casse |
|
Al |
Presidente
della Commissione centrale |
|
|
per l’accertamento e la riscossione |
|
|
dei contributi agricoli unificati |
|
Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
Allegati 1 |
Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: |
Articolo 45 della legge 24 novembre 2003, n.326. Aliquota di computo per l’anno 2004 per i
lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n.335. |
SOMMARIO: |
Misura dell’aliquota per il
computo delle prestazioni pensionistiche da applicarsi nei confronti degli
iscritti alla Gestione separata. Anno 2004 |
Premessa L'articolo 45 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, nella legge 24
novembre 2003, n.326, dispone che con effetto dal
1º gennaio 2004 l’aliquota contributiva pensionistica
per gli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre
forme obbligatorie, è stabilita in misura identica a quella prevista per la
Gestione pensionistica dei commercianti. Per gli anni successivi, ad essa si applicano gli incrementi previsti dall’articolo
59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento
dell’aliquota di 19 punti percentuali. Con circolare n.27 del 10
febbraio 2004 sono stati forniti i relativi criteri applicativi per quanto
riguarda la misura della contribuzione dovuta alla Gestione separata. In particolare, con la citata circolare è stato
precisato che, per effetto dell'articolo 45 della legge in esame, per gli
iscritti alla Gestione separata privi di altra
tutela previdenziale dal 1° gennaio 2004 l'aliquota del contributo per
l'assicurazione IVS è pari al 17,30 per cento; la predetta aliquota deve
essere aumentata di un punto percentuale, ed è pertanto pari al 18,30 per
cento, per la quota di reddito eccedente il limite della prima fascia di
retribuzione pensionabile (nell'anno 2004 pari ad euro 37.883,00). Con la presente circolare vengono
fornite istruzioni in ordine alla misura, nell'anno 2004, dell'aliquota di
computo da applicare alla base imponibile al fine della determinazione del
montante contributivo individuale per il calcolo delle pensioni. Aliquota di computo Per quanto riguarda l'aliquota di computo da applicare
nei confronti degli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, per la
determinazione delle prestazioni pensionistiche, si ricorda preliminarmente
che: ·
l'articolo 1 del decreto interministeriale del 2 maggio 1996, n.282, ha disposto che per gli iscritti alla gestione pensionistica in esame l'aliquota di computo di cui
all'articolo 1, comma 8, della predetta legge n.335
del 1995 è stabilita nella misura del 10 per cento; · l'articolo 59, comma 16,
della legge 27 dicembre 1997, n.449, nel disporre
per i soggetti che non risultano iscritti ad altre
forme obbligatorie, con effetto dal 1° gennaio 1998, l’elevazione graduale
del contributo dovuto alla gestione separata ha stabilito che la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è
maggiorata rispetto a quella di finanziamento di un punto percentuale; · l'articolo 51, comma 1,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha stabilito che tale maggiorazione sia di due punti percentuali rispetto all’aliquota
contributiva, nei limiti di una complessiva aliquota di 20 punti percentuali; · l'articolo 44, comma 6, della
legge 27 dicembre 2002, n.289, ha previsto che per gli iscritti alla gestione che
percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta, l’aliquota di
finanziamento e l’aliquota di computo della pensione sono incrementate di 2,5
punti dal 1° gennaio 2003, e di ulteriori 2,5 punti
dal 1° gennaio 2004. Come accennato in premessa, in
applicazione dell'articolo 75 della legge n.326 del
2003 l'aliquota contributiva per l'assicurazione IVS per gli iscritti alla Gestione separata
privi di altra tutela previdenziale dal 1° gennaio
2004 è pari al 17,30 per cento fino alla quota di reddito pari al limite
della prima fascia di retribuzione pensionabile, ed al 18,30 per cento sulla
quota di reddito superiore a tale limite. Conseguentemente, per effetto di tale disposizione e
dell'articolo 51 della legge della legge n.488 del
1999, nell'anno 2004 per i predetti soggetti l'aliquota
di computo per le prestazioni pensionistiche è pari al: Ø
19,30 per cento in relazione alle quote di reddito ricomprese nel limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile; Ø
20 per cento in relazione alle quote di reddito
eccedenti tale limite (aliquota percentuale massima prevista dall'articolo
51, comma 1, della legge n.488 del 1999). Per gli altri soggetti iscritti alla Gestione
separata continua ad applicarsi la preesistente disciplina. Nell'anno 2004, per gli iscritti titolari di pensione diretta l'aliquota di computo sarà pertanto pari al 15 per
cento (articolo 44, comma 6 della legge n.289 del
2002), mentre per gli iscritti titolari di altra prestazione pensionistica o
iscritti anche ad altra gestione sarà pari al 10 per cento (articolo 1 del
decreto interministeriale del 2 maggio 1996, n.282). Nella tabella allegata sono riportate le aliquote di
computo da usare negli anni dal 1996 al 2004 per la liquidazione delle
prestazioni pensionistiche nei confronti dei soggetti iscritti alla Gestione
separata.
IL DIRETTORE GENERALE
Crecco |
Il link rimanda al sito Inps