Discriminatorio il rifiuto all’adozione di una donna omosessuale.

Corte Europea dei diritti dell’Uomo di Strasburgo

Sentenza del 22.01.2008 (Cesira Cruciani)


Una cittadina francese a più volte cercato di ottenere una adozione, le autorità francesi hanno però rifiutato la richiesta in considerazione del suo orientamento sessuale. Per tali motivi è ricorsa alla Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha ravvisato la violazione degli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione.


Le autorità nazionali avevano basato la loro decisione su due motivi principali: la mancanza di un referente paterno nella famiglia della ricorrente e l’attitudine della compagna di quest’ultima. Secondo la Grande Camera della Corte, mentre era legittimo accertare l’attitudine dell’altro componente della famiglia indicata dalla ricorrente, in funzione dell’interesse del bambino, sull’altro aspetto aveva invece notevolmente influito l’omosessualità della ricorrente, ancorchè tale condizione non figurasse tra i motivi espliciti del rifiuto da parte delle autorità nazionali.


Di conseguenza, la Corte ha considerato che la ricorrente aveva subito una discriminazione nel trattamento della sua domanda, anche alla luce del fatto che il codice francese nulla dice in merito alla necessità ai fini dell’adozione di un referente dell’altro sesso (la legge francese consente anche ai single di adottare) e che la ricorrente aveva dimostrato di avere “sicure qualità personali e attitudine per crescere i bambini”.


I giudici hanno stabilito che la Francia dovrà versare un indennizzo di 10mila euro per i danni morali subiti, più 14,528 euro di spese processuali.