Maxisanzione per lavoro nero : illegittima la giurisdizione delle commissioni tributarie
Corte Costituzionale sentenza n. 130 del 14 maggio 2008
La Corte Costituzionale con sentenza n. 130 del 14 maggio 2008 pone fine al conflitto di giurisdizione tra giudice ordinario e commissioni tributarie in relazione alle controversie concernenti le sanzioni amministrative per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 1992, n. 546 (Oggetto della giurisdizione tributaria), nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria.
In particolare l'art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 546 del 1992, individua l'oggetto della giurisdizione tributaria stabilendo che appartengono ad essa «tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali». Stabilisce, inoltre, che appartengono alla medesima giurisdizione «le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio».
Tale disposizione era sempre stata interpretata, anche dalla giurisprudenza di legittimità, nel senso di attribuire alla giurisdizione tributaria non solo le controversie concernenti i tributi ma anche, in via residuale, le controversie concernenti le sanzioni irrogate in relazione ad infrazioni connesse alla violazione di norme le quali non necessariamente attengono a tributi.
Sufficiente a radicare la giurisdizione tributaria era la natura finanziaria dell'organo competente ad irrogare la sanzione che, per ciò che concerne la sanzione amministrativa per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, sino alla data del 11 agosto 2006 era l’Agenzia delle Entrate (1).
Per la Corte Costituzionale “Non c'è dubbio che la lettura che dell'art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 546 del 1992, dà il diritto vivente, finisce per attribuire alla giurisdizione tributaria le controversie relative a sanzioni unicamente sulla base del mero criterio soggettivo costituito dalla natura finanziaria dell'organo competente ad irrogarle e, dunque, a prescindere dalla natura tributaria del rapporto cui tali sanzioni ineriscono. Essa, dunque, si pone in contrasto con l'art. 102, secondo comma, e con la VI disposizione transitoria della Costituzione, risolvendosi nella creazione di un nuovo giudice speciale”.
dal 12 agosto 2006 l'art. 36-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha attribuito alla direzione provinciale del lavoro - anziché alla Agenzia delle entrate - la competenza ad irrogare la sanzione ivi prevista per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie
(Matteo Mazzon – Consulente del Lavoro in Milano)